Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12002/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. del 8/6/2021. Il difensore deduceva violazione di legge perché l'accordo concordato con il Procuratore generale prevedeva la rideterminazione della pena e la revoca della misura di sicurezza patrimoniale (confisca). La Corte d'appello ha deciso esplicitamente solo sulla rideterminazione della pena ma ha confermato "nel resto" la sentenza di primo grado, mantenendo quindi la confisca, contraddicendo l'oggetto dell'accordo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Venezia per il prosieguo. Motivazione: il concordato ex art. 599-bis c.p.p. deve essere accolto o respinto integralmente; non è consentito modificare unilateralmente il contenuto dell'accordo. Dal verbale dell'udienza è emerso che la proposta delle parti comprendeva anche la revoca della confisca, che però la Corte di appello ha di fatto confermato; ciò ha comportato la violazione della regola sulla compiuta e integrale accettazione del concordato.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento

    Il giudice deve accettare o respingere integralmente la proposta di concordato; non può accogliere parzialmente l'accordo né modificarne i termini. Se non può accoglierlo, deve rinviare a giudizio (citazione a comparire).

  • art. 114 cod. pen.

    Richiamata in fatto come circostanza attenuante riconosciuta in sede di appello; la sua valutazione incide sulla determinazione della pena e può essere oggetto di accordo nel concordato.

Massime di principio

  • Il concordato giudiziale ex art. 599-bis c.p.p. va accettato o respinto nella sua interezza: il giudice non può disattendere o modificare parti essenziali dell'accordo concordato tra parti e Procuratore.
  • Se il verbale di udienza o l'accordo tra le parti includono misure accessorie (es. revoca di confisca), la decisione che accoglie il concordato deve esplicitamente pronunciarsi su tali punti e recepirli; altrimenti la decisione è viziata.
  • In caso di impossibilità per il giudice di accogliere l'accordo "allo stato", la procedura corretta è ordinare la citazione a comparire al dibattimento (rinvio), non la modifica del concordato.
  • La mancata corrispondenza tra l'oggetto del consenso registrato nel verbale e il contenuto della sentenza di accoglimento del concordato può determinare l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
  • In fase di redazione del verbale e del provvedimento giudiziale è fondamentale dettagliare tutte le componenti dell'accordo (pena, misure patrimoniali, rinunce processuali) per evitare contestazioni di violazione dell'accordo.
  • Se si agisce in modo analogo (ricorso o impugnazione), è utile documentare espressamente in udienza e nel verbale ogni elemento concordato per poter far valere, in caso di difforme decisione, la violazione dell'accordo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.