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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34770/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto solo parzialmente il regolamento d'ufficio: ha respinto l'idea che la domanda di nullità della fideiussione non appartenesse alla competenza della sezione specializzata, ma ha ritenuto errata l'individuazione del Tribunale di Cagliari come ufficio competente. Ha quindi dichiarato competente la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma. Le spese sono state rinviate alla decisione di merito.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per la restituzione di somme dovute in forza di un mutuo fondiario concesso a una società poi fallita, garantito da fideiussioni rilasciate da tre soggetti che hanno proposto opposizione. Nell'opposizione gli opponenti hanno contestato il credito e, soprattutto, hanno chiesto l'accertamento della nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI 2005, ritenuto dalla Banca d'Italia in contrasto con la normativa antitrust. Il Tribunale di Oristano ha ritenuto di non essere competente sulla domanda di nullità, ha separato la causa monitoria da quella sull'invalidità e ha rimesso la questione al Tribunale di Cagliari, sezione specializzata imprese. Il Tribunale di Cagliari ha sollevato regolamento d'ufficio sostenendo, in sintesi, che: la dedotta nullità sarebbe stata soltanto un'eccezione riconvenzionale priva di autonoma efficacia di giudicato e quindi non idonea ad attrarre la competenza della sezione specializzata; in ogni caso, ove la competenza spettasse alla sezione specializzata, sarebbe inderogabilmente del Tribunale di Roma ex art. 18, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 3/2017. La Corte ha però rilevato che dagli atti emergeva una vera e propria domanda riconvenzionale di nullità, non una mera eccezione, e ha ritenuto che la competenza della sezione specializzata si estende alle domande di nullità della fideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale quando la nullità sia fatta valere in via di azione. Ha tuttavia corretto la determinazione del giudice competente, affermando che, per la regola di competenza territoriale inderogabile applicabile alle controversie antitrust, competente è la sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Roma.

Norme richiamate

  • artt. 45 e 47 c.p.c.

    Sono le disposizioni richiamate per il regolamento di competenza d'ufficio dinanzi alla Corte di cassazione.

  • art. 34 c.p.c.

    La questione pregiudiziale rileva ai fini della competenza solo se costituisce antecedente logico necessario della decisione e ha rilievo autonomo tale da proiettare effetti oltre il rapporto controverso con efficacia di giudicato.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990

    È la norma antitrust richiamata come parametro della dedotta invalidità delle fideiussioni predisposte secondo schema ABI 2005.

  • art. 33, comma 2, L. n. 287/1990

    Le controversie antitrust rientrano nell'ambito di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

  • d.lgs. n. 168/2003, art. 3

    Attribuisce alle sezioni specializzate le controversie in materia di concorrenza e antitrust.

  • d.lgs. n. 168/2003, art. 4, comma 1-ter

    Prevede la competenza inderogabile di specifici uffici giudiziari per talune controversie in materia di impresa, anche rispetto ai criteri ordinari di competenza territoriale.

  • d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, art. 18, comma 1, lett. b)

    In base a questa disposizione la Corte individua la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Roma per la controversia in esame.

Massime di principio

  • La domanda di accertamento della nullità di una fideiussione a valle di un'intesa anticoncorrenziale, quando proposta in via di azione e non come mera eccezione difensiva, integra una vera domanda riconvenzionale e può attrarre la competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
  • La competenza della sezione specializzata per le imprese si estende alle controversie antitrust e alle domande di nullità collegate, ma la corretta individuazione dell'ufficio competente deve avvenire applicando anche le regole speciali di competenza territoriale inderogabile previste dalla normativa di settore.
  • Ai fini dell'art. 34 c.p.c., una questione pregiudiziale incide sulla competenza solo se è dedotta con autonoma domanda idonea a produrre giudicato; se è prospettata unicamente per paralizzare la pretesa avversaria, non basta a spostare la competenza.
  • Quando la disciplina speciale prevede una competenza territoriale inderogabile per controversie in materia antitrust o di impresa, tale criterio prevale sui criteri ordinari di competenza territoriale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneTitoli di creditoCompetenza
RamiProcesso civileContrattiCommercialeBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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