Sentenza del 04/11/2015 n. 22466 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'IRPEG relativa al 2002. L'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto un credito d'imposta perché la dichiarazione dei redditi relativa al 2001, modello Unico 2002, non risultava acquisita dal sistema telematico a causa di un errore bloccante nell'invio. La contribuente sosteneva che l'omessa acquisizione fosse dovuta a un errore tecnico e che l'errore fosse scusabile. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione: la CTR aveva riconosciuto sia l'errore della contribuente e dell'intermediario sia la legittimità della cartella, ma aveva comunque ritenuto giustificabile l'errore e accolto l'appello della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo dell'Agenzia, ritenendo la motivazione della CTR insufficiente e logicamente contraddittoria. In particolare, la CTR non aveva chiarito se la contribuente avesse provato, mediante idonea ricevuta dell'Agenzia delle entrate, l'effettiva e positiva trasmissione della dichiarazione. La Corte ha ribadito che la dichiarazione telematica si considera presentata solo quando risulta una comunicazione o ricevuta dell'Amministrazione attestante l'avvenuto ricevimento; in caso di scarto per errore bloccante, è necessario correggere l'errore e ritrasmettere la dichiarazione entro il termine previsto. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR della Lombardia, che dovrà riesaminare il caso e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito della spettanza del credito d'imposta.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e può condurre all'iscrizione a ruolo di somme quando un credito d'imposta non risulta riconoscibile sulla base dei dati dichiarati o acquisiti.
D.P.R. n. 322/1998, art. 3, commi 2, 3, 6, 8 e 10
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche; la prova è data dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento.
La trasmissione telematica non è provata dalla sola predisposizione o dal tentativo di invio della dichiarazione. È necessaria una ricevuta o comunicazione ufficiale che attesti il positivo ricevimento. Se il sistema scarta la dichiarazione per un errore bloccante, occorre correggerla e ritrasmetterla nei termini applicabili.
D.P.R. n. 322/1998, art. 3, comma 10
La dichiarazione telematica si considera presentata solo con la ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento del modello.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Consente di censurare in cassazione l'insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Art. 112 c.p.c.
Il motivo relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato dichiarato assorbito, perché la sentenza è stata cassata per i vizi motivazionali.
D.P.R. n. 435/2001, artt. 3 e seguenti
Le censure relative alla disciplina dei termini e degli adempimenti dichiarativi sono state dichiarate assorbite e non esaminate dalla Corte.
Circolare Agenzia delle entrate n. 35/E del 23 aprile 2002
In caso di dichiarazione trasmessa nei termini ma scartata dal servizio telematico per errori bloccanti, la tempestività può essere conservata se, dopo la correzione, la dichiarazione viene ritrasmessa entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di scarto. La circolare sottolinea inoltre l'importanza della ricevuta di presentazione e dei controlli da parte dell'intermediario.
Massime di principio
- Per dimostrare la presentazione di una dichiarazione telematica non basta provare l'invio o la consegna all'intermediario: occorre conservare la ricevuta ufficiale dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento.
- Una dichiarazione scartata per errore bloccante non equivale a una dichiarazione validamente presentata. Il contribuente o l'intermediario devono verificare l'esito dell'invio, correggere l'errore e procedere tempestivamente alla ritrasmissione.
- L'intermediario incaricato della trasmissione deve monitorare l'intera procedura e comunicare al contribuente eventuali scarti o anomalie; tuttavia, l'obbligo fiscale e l'onere di provare la regolare presentazione restano in linea generale a carico del contribuente.
- La novità o la complessità di una procedura telematica, da sola, non rende automaticamente scusabile l'errore: è necessario dimostrare concretamente le circostanze che hanno impedito la corretta trasmissione e il rispetto degli adempimenti correttivi.
- Quando una sentenza presenta premesse incompatibili con la conclusione, ad esempio riconoscendo la mancata ricezione della dichiarazione ma ritenendo comunque valido l'invio, può essere cassata per motivazione insufficiente o contraddittoria e rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.
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