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Sentenza

Sentenza del 16/11/2021 n. 34586 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società I. Srl impugnava la sentenza di secondo grado che aveva accolto l'appello dell'Agenzia volto a rimettere in discussione la decisione favorevole della CTP relativa a due avvisi di accertamento e la conseguente cartella di pagamento per mancata riconoscibilità di crediti IVA per gli anni 2001-2002. Le questioni principali riguardavano: 1) la corretta applicazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla L. n. 212/2000, art. 12, comma 7, dopo l'accesso presso il detentore delle scritture contabili (consulente); 2) la necessità e la prova delle ragioni di urgenza che giustificano notifiche anticipate; 3) l'onere della prova circa l'esistenza del credito IVA e l'errore di riparto dell'onere probatorio da parte della CTP; 4) gli effetti del condono IVA (L. n. 289/2002) e l'asserita efficacia ostativa alla successiva pretesa impositiva dell'Agenzia; 5) questioni processuali relative a validità della procura, tardività di memorie e conclusioni del Procuratore Generale, e addebito spese di giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente e confermato la pronuncia di merito favorevole all'Agenzia delle Entrate. In particolare la Corte ha stabilito: - l'accesso presso il detentore delle scritture contabili (consulente) è assimilabile all'accesso presso la sede del contribuente ai fini dell'applicazione del termine dilatorio di 60 giorni; il superamento anticipato del termine per esigenze di "urgenza" deve essere effettivamente provato dall'Amministrazione e non è sanato dalla semplice motivazione formale mancante; - però la contribuente non ha assolto l'onere di "prova di resistenza", non indicando cosa le sarebbe stato impedito di produrre; - il condono IVA non può impedire il recupero dell'imposta armonizzata quando ciò contrasti con il diritto dell'Unione europea (Corte di Giustizia, C‑132/06), sicché la rinuncia generale all'accertamento è invalida rispetto all'IVA; - le eccezioni processuali sulla procura erano infondate perché la procura, inserita nel ricorso, manifestava la volontà di adire la Cassazione e gli errori erano materiali; - le tardività di memorie/atti erano relative e/o non decisive: la tardività delle conclusioni del Procuratore Generale è nullità relativa rimessa alle parti per eccepirla; - il ricorso non ha dimostrato fatti decisivi diversi da quelli valutati dal giudice di merito, per cui la Cassazione non è intervenuta sul merito fattuale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore dell'Agenzia e dell'agente della riscossione.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000

    Stabilisce il termine dilatorio di 60 giorni tra il rilascio del verbale di accesso e la notifica dell'avviso di accertamento; la Corte riconosce l'applicabilità anche quando l'accesso avviene presso il detentore delle scritture contabili (consulente) e rileva che il superamento per urgenza deve essere effettivamente provato dall'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    Consente l'accesso anche presso il consulente detentore delle scritture senza particolari formalità e considera rilevante, a favore dell'ufficio, la mancata esibizione o la dichiarazione di non possesso; rafforza l'assimilazione dell'accesso al di fuori della sede aziendale.

  • L. n. 289 del 2002 (condono)

    Il condono nazionale che comporti rinuncia generalizzata e indiscriminata all'accertamento non può impedire il recupero dell'IVA se tale rinuncia è incompatibile con il diritto comunitario; pertanto l'Agenzia può procedere al recupero se la rinuncia non è valida rispetto alla normativa UE.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE

    C‑132/06, 17/07/2008 (causa C-132/06, sentenza n. 55/08 citata)

    La rinuncia generale all'accertamento IVA da parte dello Stato è incompatibile con la sesta direttiva (diritto UE) e impedisce allo Stato di derogare agli obblighi comunitari; la Corte nazionale deve tenere conto di questa pronuncia per dichiarare inefficace il condono rispetto all'IVA.

  • D.L. n. 137 del 2020

    Fissa il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale quindici giorni prima dell'udienza; la Corte ha ritenuto la tardività una nullità relativa, sanabile con l'acquiescenza delle parti e rilevabile solo se eccepita.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 157, art. 366, art. 378, art. 380-bis, art. 360 c.p.c., comma 1 (nn. richiamati), art. 83

    Richiamati per disciplina delle nullità, dei termini di deposito di memorie e delle impugnazioni in Cassazione; la Corte ha applicato i principi sulla nullità relativa e sui motivi tassativi di ricorso in cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Riferimento alla materia del processo tributario e all'addebito delle spese di giudizio; la Corte ha ritenuto infondate le censure dell'istante in ordine alle spese.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Norme sul contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • Un accesso effettuato presso il consulente o altro detentore delle scritture contabili è assimilato all'accesso presso la sede del contribuente ai fini dell'applicazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla L. n. 212/2000, art. 12, comma 7.
  • Il superamento del termine dilatorio per ragioni di 'urgenza' non è sanato dalla mera motivazione formale: l'Amministrazione deve provare l'effettiva sussistenza delle ragioni di urgenza che giustificano la notifica anticipata.
  • Il contribuente che abbia rifiutato o non potuto esibire documenti deve indicare (e, se necessario, provare) cosa gli sia stato impedito di introdurre in giudizio (c.d. "prova di resistenza"); la mancata indicazione può incidere negativamente sulla sua posizione probatoria.
  • Un condono fiscale che comporti rinuncia generalizzata all'accertamento delle operazioni soggette a IVA può essere inefficace rispetto al diritto dell'Unione europea: l'Amministrazione può recuperare l'IVA non estinguibile per effetto del condono incompatibile con la normativa comunitaria.
  • Errori materiali nella procura in calce al ricorso per cassazione non invalidano l'impugnazione se la procura forma materialmente corpo con il ricorso e risulta chiaramente la volontà del conferente di adire la Corte di legittimità.
  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito fattuale: per ottenere annullamento è necessario dedurre e provare l'esistenza di fatti decisivi omessi o contrariamente valutati dal giudice di merito; altrimenti le censure saranno inammissibili o infondate.
  • La tardività di atti (es. conclusioni del Procuratore Generale) può configurare nullità relativa: tale nullità è rilevabile soltanto se eccepita dalle parti e può essere sanata per acquiescenza.

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