Cassazione Penale, Ordinanza n. 18212/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per falsa testimonianza e calunnia. Con l'unico motivo deduceva la violazione dei criteri legali della prova in relazione alla valutazione compiuta dai giudici di merito, sostenendo in sostanza che l'apprezzamento probatorio fosse erroneo. La Corte ha rilevato che il motivo era generico e mirava, in realtà, a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso non può risolversi in una generica critica della valutazione delle prove di merito; in cassazione non è consentito sollecitare un nuovo esame del compendio probatorio.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione dei criteri legali della prova, si traduca in una mera contestazione dell'apprezzamento del fatto e delle prove compiuto dai giudici di merito.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del materiale probatorio né un terzo giudizio di merito travestito da censura di violazione di legge.
- La doglianza sulla valutazione della prova deve essere specifica e riferita a reali vizi giuridicamente rilevanti; la critica meramente generica o assertiva conduce alla declaratoria di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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