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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29283/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, perché esamini nel merito la controversia e motivi congruamente; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2010, aveva rideterminato il reddito e il valore della produzione netta applicando uno studio di settore, con riprese ai fini IRPEF e IRAP e irrogazione di sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso e annullato l'atto; in appello l'Agenzia aveva ottenuto la riforma della decisione. La CTR aveva infatti ritenuto la sentenza di primo grado priva o carente di motivazione e, richiamando tale asserito vizio, aveva annullato la decisione della CTP e confermato l'accertamento, senza esaminare nel merito le difese della contribuente. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ravvisato un vizio di motivazione della sentenza di primo grado, non denunciato dall'appellante, e si era arrestata a una pronuncia meramente rescindente invece di decidere nel merito. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi: la sentenza di primo grado era in realtà adeguatamente motivata; la CTR aveva reso una motivazione solo apparente e, in assenza di una specifica censura sulla nullità della sentenza di primo grado, non poteva rilevare d'ufficio quel vizio né limitarsi all'annullamento della decisione, dovendo comunque pronunciarsi sul merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stata la base formale delle censure di nullità della sentenza d'appello per error in procedendo e motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione meramente apparente integra nullità della sentenza per violazione del requisito di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice d'appello non può pronunciarsi su un vizio non devoluto dalle parti, né sostituire d'ufficio una diversa ragione decisoria non dedotta come motivo di gravame.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    In caso di denuncia di errores in procedendo, la specificità del ricorso richiede la trascrizione degli atti rilevanti, così da consentire l'accesso diretto al fascicolo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione solo apparente integra una grave anomalia motivazionale che viola il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 161, comma 1 c.p.c.

    Le ragioni di nullità della sentenza si convertono in motivi di gravame; il vizio non dedotto in appello non può essere rilevato d'ufficio.

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario si applicano le norme del codice di rito per quanto compatibili, compresa la regola sulla conversione delle nullità in motivi di appello.

  • art. 59 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative; fuori da tali casi il giudice d'appello deve decidere nel merito.

  • art. 383, comma 1 c.p.c.

    Consente la cassazione con rinvio quando la decisione impugnata va riformata per vizi processuali o di diritto.

  • art. 384, comma 2, prima parte c.p.c.

    La cassazione con rinvio impone al giudice di rinvio di uniformarsi ai principi enunciati dalla Corte.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il rinvio nel processo tributario e per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 385, comma 3, seconda parte c.p.c.

    Le spese del giudizio di cassazione sono rimesse al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando il giudice si limita a formule apodittiche o a un richiamo meramente assertivo della decisione impugnata, senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito.
  • Nel giudizio d'appello tributario il giudice non può arrestarsi al rilievo di una pretesa nullità della sentenza di primo grado, salvo le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice: deve comunque decidere la controversia nel merito.
  • Un vizio della sentenza di primo grado non dedotto con specifico motivo di appello non può essere rilevato d'ufficio dal giudice di secondo grado, per effetto della regola di conversione delle nullità in motivi di gravame.
  • In caso di ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, la parte deve indicare e trascrivere gli atti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo diretto sul contenuto del fascicolo.
  • La sentenza di appello ha natura sostitutiva rispetto a quella di primo grado e, fuori dai casi eccezionali previsti dalla legge, deve esaurire la decisione sul merito della lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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