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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 8364 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune contestava l'omessa denuncia e il mancato pagamento dell'ICI per gli anni dal 2001 al 2005, emettendo cinque avvisi di accertamento. G.B. ha impugnato gli atti sostenendo, da un lato, che la sentenza d'appello fosse viziata perché motivata mediante un generico richiamo alla decisione di primo grado e, dall'altro, che fosse stata ignorata la prova della presentazione, il 28 febbraio 1994, della dichiarazione ICI insieme alla dichiarazione dei redditi. La contribuente riteneva inoltre che tale dichiarazione conservasse validità fino al 2005, non essendo intervenute variazioni negli immobili ereditati dal padre.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto legittima la motivazione della Commissione tributaria regionale, poiché il richiamo alla sentenza di primo grado era accompagnato da un'esplicita condivisione delle relative valutazioni e non costituiva un rinvio meramente generico o acritico. Ha inoltre ritenuto non provata la presentazione della dichiarazione ICI del 1994, anche considerando che il Comune aveva riferito che dai dati del sistema informativo del Ministero non risultava alcuna dichiarazione. La valutazione della prova, essendo un accertamento di merito adeguatamente motivato, non era riesaminabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto e non sono state liquidate spese, poiché il Comune non si era costituito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione può sussistere quando il giudice ometta del tutto di indicare le ragioni della decisione o si limiti a un rinvio generico e non argomentato agli elementi acquisiti. Non ricorre invece quando il giudice richiami e faccia propria, in modo esplicito, la valutazione contenuta nella sentenza di primo grado.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non consente però di ottenere una nuova valutazione delle prove o di sostituire l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, se adeguatamente motivato.

  • Art. 115 c.p.c.

    Impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti e i fatti non specificamente contestati, secondo le regole processuali. La sua violazione non può essere invocata per sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.

  • Art. 116 c.p.c.

    Attribuisce al giudice il potere di valutare le prove secondo il prudente apprezzamento, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente. La valutazione di attendibilità e sufficienza della prova appartiene normalmente al giudice di merito.

  • Normativa ICI sulla dichiarazione e sul pagamento dell'imposta

    Il contribuente che sostiene di aver presentato una dichiarazione ICI deve fornire una prova idonea della presentazione e della sua riferibilità agli immobili e alle annualità contestate. In assenza di tale prova, e a fronte di dati dell'amministrazione che ne escludano la ricezione, l'accertamento dell'omessa denuncia può essere confermato.

Massime di principio

  • Un rinvio del giudice d'appello alla sentenza di primo grado non determina automaticamente un vizio di motivazione: è sufficiente che il giudice mostri di avere esaminato e condiviso le ragioni essenziali della decisione richiamata.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei documenti o delle prove: occorre dimostrare una concreta violazione di legge o l'assenza assoluta, apparente o contraddittoria della motivazione.
  • Chi eccepisce di aver presentato una dichiarazione tributaria deve documentarne in modo attendibile la presentazione, ad esempio mediante ricevute, protocolli, copie con timbro o altri riscontri ufficiali.
  • La presunta validità di una dichiarazione per gli anni successivi non può essere affermata soltanto sulla base dell'assenza di variazioni degli immobili, se la disciplina applicabile o la prassi richiedono una dichiarazione e la presentazione originaria non risulta provata.
  • Le risultanze degli archivi o dei sistemi informativi dell'amministrazione possono costituire un elemento probatorio contrario, soprattutto quando il contribuente non disponga di una ricevuta o di altra prova documentale della dichiarazione.
  • Se la parte intimata non si costituisce in cassazione, il ricorso può comunque essere deciso; in tal caso, di regola, non vengono liquidate spese processuali a suo favore.

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