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Sentenza

Sentenza n. 1761/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- notificata in data -OMISSIS- recante «esclusione dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità», nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza n. prot. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202300608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dall'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte lo aveva escluso dall'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rappresentando che l'amministrazione aveva successivamente annullato in autotutela il provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato aveva pienamente soddisfatto la pretesa del ricorrente. L'amministrazione resistente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in applicazione del principio di causalità, poiché l'annullamento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa, derivante dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'annullamento in autotutela intervenuto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, che devono essere regolate secondo il principio di causalità, ponendo le spese a carico dell'amministrazione la cui condotta ha dato origine al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutotutela
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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