Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18836/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2006, fondato su accertamento sintetico, con cui l’Ufficio aveva rideterminato in aumento il reddito dichiarato. In primo grado il contribuente aveva ottenuto ragione soprattutto sulla questione intertemporale relativa all’applicazione del nuovo redditometro; in appello l’Agenzia aveva invece visto riformare la decisione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con nove motivi: (1) omesso esame dell’illegittimità nel merito dell’accertamento in ragione dell’abnormità dei coefficienti presuntivi e della necessità di usare la versione più evoluta dello strumento; (2) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 per mancata applicazione del nuovo redditometro; (3) omesso esame dell’illegittimità del cumulo tra accertamento basato su coefficienti presuntivi e accertamento sintetico puro, con particolare riferimento ai canoni di leasing di un’imbarcazione; (4) violazione degli artt. 38 d.P.R. 600/1973, 2697 c.c. e 53 Cost. per il cumulo tra spese effettive e presunte; (5) omesso esame dell’insussistenza di un incremento patrimoniale di euro 10.000 relativo a un finanziamento soci, poi restituito nello stesso anno; (6) omesso esame della provvista esente di euro 17.509; (7) violazione di norme processuali e sostanziali in relazione alle spese per incrementi patrimoniali e alla provvista esente; (8) omesso esame dei redditi del reale nucleo familiare del contribuente per euro 111.902; (9) violazione di norme processuali in relazione alla maggiore provvista costituita dai redditi del nucleo familiare. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi 1-4, ha accolto i motivi 5, 6 e 8, dichiarando assorbiti il 7 e il 9, perché la CTR non aveva esaminato questioni di fatto decisive che il contribuente aveva espressamente riproposto in appello e che incidevano sulla quantificazione del reddito sintetico.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto, il sesto e l’ottavo motivo di ricorso; ha rigettato il primo, il secondo, il terzo e il quarto; ha dichiarato assorbiti il settimo e il nono. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame nel merito delle questioni fattuali decisive trascurate dalla CTR e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha confermato, quanto ai primi quattro motivi, che il nuovo redditometro non si applica ai redditi 2006 e che l’Ufficio può sommare, nel vecchio sistema, indici di capacità contributiva e spese per incrementi patrimoniali. Ha però censurato la CTR per omesso esame di specifiche circostanze fattuali dedotte dal contribuente in appello, rilevanti ai fini della determinazione del reddito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    nel testo previgente consente l’accertamento sintetico sulla base di indici di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali; nel testo modificato dal d.l. 78/2010 opera solo per gli anni d’imposta dal 2009

  • art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    la disciplina introdotta ha efficacia solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 2009 in avanti

  • art. 5 d.m. 24 dicembre 2012

    conferma l’applicabilità del nuovo redditometro ai redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009

  • art. 1, commi 1 e 2, d.m. 10 settembre 1992

    consente di valorizzare la disponibilità di beni e servizi indicati nella tabella allegata e altri elementi di fatto indicativi di capacità contributiva

  • art. 3, comma 7, d.m. 24 dicembre 2012

    richiamato per la determinazione della quota relativa agli incrementi patrimoniali

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio nei motivi di ricorso

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla capacità contributiva

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove e delle allegazioni

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alle difese dell’amministrazione e alla considerazione delle allegazioni

  • art. 346 c.p.c.

    la parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le questioni assorbite o non esaminate per evitare la presunzione di rinuncia

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario impone la riproposizione delle questioni assorbite o non esaminate, analogamente all’art. 346 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel vecchio accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 l’Amministrazione può cumulare indici di capacità contributiva fondati su beni e servizi con ulteriori elementi fattuali, comprese le spese per incrementi patrimoniali, senza che ciò integri di per sé una indebita sovrapposizione di strumenti.
  • Il nuovo redditometro introdotto dal d.l. 78/2010 e dal d.m. 24 dicembre 2012 non ha applicazione retroattiva agli anni d’imposta anteriori al 2009, perché la disciplina transitoria espressa prevale sul principio tempus regit actum.
  • Nel processo tributario la parte totalmente vittoriosa in primo grado, se l’appello avversario riapre il giudizio, deve riproporre espressamente le questioni già dedotte ma assorbite o non esaminate; in difetto opera la presunzione di rinuncia.
  • L’omesso esame, da parte del giudice di appello, di circostanze fattuali specificamente riproposte e potenzialmente decisive per la quantificazione del reddito sintetico integra vizio censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.