Cassazione Penale, Sentenza n. 6910/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, in sede civile, impugnavano la sentenza di assoluzione per "il fatto non sussiste" pronunciata dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello in relazione al reato di diffamazione (art. 595 c.p.), sostenendo violazione dell'art. 597 c.p.p. e vizi di motivazione: in particolare contestavano che la Corte territoriale avesse introdotto il tema del difetto di prova circa l'individuazione del destinatario delle espressioni diffamatorie senza che ciò fosse oggetto di specifica impugnazione, e che avesse erroneamente ritenuto non diffamatorie le espressioni senza considerare il contenuto della querela e il contesto fattuale (post su sito, risposte in catena di messaggi) che avrebbero consentito di individuare come destinatario Pietro Capone.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per l'appello. Motivi: il primo motivo (presunta violazione dell'art. 597 c.p.p.) è stato ritenuto infondato poiché, nell'ambito dello stesso "punto" della decisione (la sussistenza dell'elemento materiale del reato), la Corte d'appello poteva valutare l'insussistenza del fatto per ragioni diverse (qui: mancanza di prova sull'individuazione del destinatario). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la motivazione della Corte d'appello è stata giudicata manifestamente illogica perché si è limitata a osservare l'assenza del nome di battesimo senza valutare complessivamente gli elementi di contesto (natura e portata dell'offesa, riferimenti personali e temporali, contenuto della querela acquisita ex art. 512 c.p.p.), né ha eventualmente utilizzato i poteri istruttori (art. 603 c.p.p.). Pertanto la sentenza è annullata e il giudice di rinvio dovrà valutare la sussistenza della responsabilità limitatamente agli effetti civili (anche se intervenuta prescrizione penale) e le eventuali conseguenti condanne al risarcimento o ad altre restituzioni. Il terzo motivo è assorbito e rimesso al giudice del rinvio. Sulle spese e ulteriore valutazione si pronuncerà il giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma del reato di diffamazione che costituisce il fatto-reato contestato; la sentenza di merito ha valutato la offensività delle espressioni contestate rispetto a tale articolo
art. 597 cod. proc. pen.
"limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti"
La Corte precisa che la nozione di "punto" della decisione va intesa come comprensiva dei singoli elementi costitutivi del capo di imputazione: dunque, nell'ambito dell'appello sul punto relativo alla sussistenza materiale del reato, il giudice d'appello può esaminare profili diversi afferenti allo stesso elemento materiale (es. offensività delle espressioni o identificazione del destinatario)
art. 512 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione della querela come elemento di prova: la Corte rileva che la querela contenente il testo della replica e il contesto avrebbe dovuto essere valutata per l'individuazione del destinatario della diffamazione
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Attribuisce poteri istruttori al giudice d'appello; la Corte di cassazione ritiene che la Corte territoriale avrebbe potuto attivarli per chiarire la questione dell'identificazione del destinatario
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
formula "il fatto non sussiste"
Formula dell'assoluzione pronunciata in sede di merito; la Cassazione ricorda che entrambe le sentenze di merito sono pervenute alla medesima conclusione per differenti percorsi argomentativi
art. 622 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per l'appello per la valutazione degli effetti civili del reato in relazione al gravame proposto dalla parte civile
Massime di principio
- In tema di diffamazione l'identificazione del soggetto offeso non richiede necessariamente la menzione del nome di battesimo: il giudice deve valutare complessivamente elementi contestuali (natura e portata dell'offesa, riferimenti personali e temporali, circostanze narrative, contenuto della querela, modalità di pubblicazione) per accertare, con ragionevole certezza, la destinatario della diffamazione
- La nozione di "punto" della decisione (art. 597 c.p.p.) comprende i singoli elementi costitutivi del capo di imputazione: un appello sul punto relativo alla sussistenza materiale del reato può legittimamente consentire al giudice d'appello di esaminare profili diversi attinenti allo stesso elemento materiale
- Il giudice d'appello, se necessario, deve attivare i poteri istruttori (es. art. 603 c.p.p.) e valutare attivamente le prove disponibili (anche la querela acquisita ex art. 512 c.p.p.) anziché limitarsi a valutazioni formali
- Se la prescrizione ha estinto la punibilità penale, resta comunque possibile che il giudice proceda (su impugnazione della parte civile) a una pronuncia di responsabilità limitata agli effetti civili e adotti misure risarcitorie o di restituzione
- Le motivazioni giudiziarie devono essere ricompositive e non meramente formali: un rigetto basato esclusivamente sull'assenza del nome proprio senza esaminare il contesto può essere considerato manifestamente illogico e determinare l'annullamento e il rinvio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6714/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6716/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6717/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6718/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6719/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6720/2023 del 17/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →