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Ordinanza

Ordinanza n. 129/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa adozione di provvedimenti cautelari: 1) del provvedimento di collocamento in congedo del 13/10/2025 per “non ammissione in servizio permanente”, con decorrenza dal 08/04/2025, prot. n. -OMISSIS- emesso in data 13/10/2025 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri I Reparto - SM - Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina, Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, notificato al ricorrente in data 16/10/2025; 2) di ogni ulteriore atto/provvedimento presupposto, connesso, consequenziale e collegato, comunque lesivo delle ragioni del ricorrente, anche se non noto, con riserva, una volta che sia stato conosciuto, di dedurre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202515702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di collocamento in congedo per non ammissione al servizio permanente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri lo ha collocato in congedo per non ammissione in servizio permanente, con decorrenza retroattiva. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto delle censure dedotte e della contestazione della valutazione amministrativa di non ammissione. Il ricorrente aveva inoltre dedotto la pendenza di giudizi contro alcuni rapporti informativi. L'Amministrazione ha fondato la valutazione sugli elementi indicati nel provvedimento impugnato, sulle valutazioni rese nel corso del servizio e sulla documentazione caratteristica, nonché sull'irrogazione di due sanzioni disciplinari di corpo.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistente, allo stato del sommario esame, un sufficiente fumus boni iuris. L'ammissione al servizio permanente al termine della ferma volontaria, prevista dal combinato disposto degli artt. 948 e 949 del Codice dell'ordinamento militare, costituisce l'esito di una valutazione prognostica sulla futura affidabilità del militare, orientata dalle qualità e dal rendimento dimostrati durante il servizio, e caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa. Il sindacato giurisdizionale è pertanto ammesso soltanto entro i limiti dell'eccesso di potere e in presenza di evidenti errori, incongruenze o illogicità. Le censure non sono apparse prima facie idonee a evidenziare tali vizi, considerati i puntuali elementi esplicitati nel provvedimento, le valutazioni contenute nella documentazione caratteristica e le due sanzioni disciplinari di corpo, ritenute elementi valorizzabili nel giudizio di meritevolezza. La mera pendenza dei giudizi contro i rapporti informativi non è stata ritenuta idonea a neutralizzare tali elementi. L'istanza cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 948 e 949 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    “orientata da qualità e rendimento palesati” dal militare nel corso della prestata attività di servizio; “futura affidabilità dell’interessato per lo svolgimento della sua impegnativa funzione”

    Le disposizioni disciplinano l'ammissione al servizio permanente al termine della ferma volontaria; la relativa decisione presuppone una valutazione prognostica di meritevolezza e affidabilità futura, connotata da ampia discrezionalità.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale, definita dal TAR mediante rigetto.

Massime di principio

  • La decisione sull'ammissione di un militare al servizio permanente al termine della ferma volontaria ha natura prognostica e discrezionale, poiché riguarda la futura affidabilità dell'interessato sulla base delle qualità e del rendimento dimostrati durante il servizio.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di ammissione al servizio permanente è limitato alla verifica di evidenti errori, incongruenze o illogicità riconducibili all'eccesso di potere; non può sostituire la valutazione dell'amministrazione con una diversa valutazione di meritevolezza.
  • Nel giudizio prognostico di meritevolezza del militare possono essere valorizzati il contenuto delle valutazioni caratteristiche rese durante il servizio e l'irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo.
  • La mera pendenza di giudizi promossi dal militare contro i rapporti informativi non neutralizza, di per sé, il valore degli elementi valutativi e disciplinari utilizzati dall'amministrazione per negare l'ammissione al servizio permanente.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potere

Testo integrale

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