Cassazione Civile, Ordinanza n. 25527/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia riguarda l’esclusione dallo stato passivo del credito derivante da un mutuo fondiario stipulato il 28 dicembre 2006, con il quale la banca dante causa della ricorrente aveva erogato alla società poi fallita € 900.000, garantiti da ipoteca sui beni sociali. Il Giudice delegato aveva ritenuto nullo il mutuo per mancata prova del rispetto del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, TUB. La società cessionaria aveva proposto opposizione ex art. 98 l. fall.; il Tribunale di Padova l’aveva respinta, rilevando che la ricorrente non coltivava più la domanda di riconoscimento della natura fondiaria del finanziamento e chiedeva l’ammissione del credito con collocazione ipotecaria, attraverso la conversione del mutuo fondiario nullo in mutuo ipotecario. Secondo il Tribunale, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che per la banca era irrilevante concludere un mutuo ipotecario anziché fondiario, prova che non era stata fornita. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1424 c.c. e 3 TUB, sostenendo che ricorrevano i presupposti della conversione e che, al momento della stipula, la nullità per superamento del limite non era chiaramente prevedibile, essendo stata affermata da un orientamento giurisprudenziale. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi: l’effettiva erogazione di € 895.250 anziché € 900.000 e la destinazione di parte della somma all’estinzione di due precedenti finanziamenti della stessa banca, garantiti da ipoteca sui medesimi beni. Con il terzo motivo ha censurato, ancora ai sensi degli artt. 1424 c.c. e 38 TUB, la valutazione secondo cui i vantaggi propri del mutuo fondiario sarebbero stati decisivi per la banca; ha sostenuto che, alla stipula, non vi erano segnali di crisi della società e che l’interesse pratico delle parti era ottenere un finanziamento assistito da adeguata garanzia reale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha precisato che il sopravvenuto principio delle Sezioni Unite secondo cui il superamento del limite di finanziabilità non determina la nullità del mutuo non poteva incidere in questo giudizio, perché la ricorrente non aveva impugnato la statuizione di nullità pronunciata in sede di verifica del passivo e aveva mantenuto la domanda di conversione del negozio. Ha quindi applicato i principi sulla conversione ex art. 1424 c.c.: ai fini dell’accertamento della volontà ipotetica delle parti, il presupposto ostativo è la conoscenza della nullità virtuale, non la mera conoscenza del superamento del limite di finanziabilità; inoltre, non occorre provare che le parti avrebbero concretamente accettato il contratto risultante dalla conversione, essendo sufficiente che il nuovo negozio soddisfi, anche solo in parte, l’intento pratico originario. Il Tribunale ha errato sia nel valutare l’atteggiamento dei contraenti con riferimento alla conoscenza del superamento del limite, anziché alle conseguenze di nullità, sia nel porre a carico della ricorrente la prova che per la banca fosse irrilevante la fondiarietà. L’obiettivo pratico di erogare un finanziamento assistito da adeguata garanzia sui beni del debitore è compatibile con il mutuo ipotecario, anche senza i vantaggi aggiuntivi del mutuo fondiario. La Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Padova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1424 c.c.
La norma, come unanimemente ritenuto da dottrina e giurisprudenza, è espressione del principio generale di conservazione del negozio giuridico che informa il nostro ordinamento; con l’istituto della conversione del negozio nullo viene offerta la possibilità ad un contratto nullo di produrre effetti come contratto di diverso tipo, di cui abbia i requisiti di forma e sostanza, a condizione che le parti lo avrebbero verosimilmente voluto, se avessero saputo che quello posto in essere era affetto da nullità.
La conversione del negozio nullo consente al contratto di produrre gli effetti di un diverso contratto che possieda i requisiti di forma e sostanza, quando si possa ritenere che le parti lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
art. 38, comma 2, d.lgs. 385/1993 (TUB)
Il Tribunale non ha fatto buon governo di tali principi, essendo stato l’atteggiamento soggettivo dei contraenti, valutabile ai fini della conversione del contratto nullo, calibrato sul superamento del limite di finanziabilità piuttosto che sulle ricadute dell’inosservanza della soglia di eccedenza del capitale mutuato rispetto al valore del bene concesso in garanzia in termini di nullità virtuale.
Nel valutare la conversione di un mutuo dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità, la conoscenza rilevante ai sensi dell’art. 1424 c.c. è quella della nullità virtuale del negozio, non la mera conoscenza del superamento del limite previsto dall’art. 38, comma 2, TUB.
art. 98 l. fall.
La disposizione è richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione.
art. 3 TUB
La norma è indicata tra quelle invocate nel primo motivo, ma la Corte non ne fornisce un’interpretazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La norma è richiamata quale parametro processuale delle censure di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte non ne formula una specifica interpretazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La norma è richiamata quale parametro della censura di omesso esame di fatti decisivi, dichiarata assorbita; la Corte non ne formula una specifica interpretazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La norma è menzionata esclusivamente in relazione al deposito delle memorie delle parti e non è oggetto di interpretazione.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del negozio nullo ai sensi dell’art. 1424 c.c., la conoscenza ostativa è quella della nullità del negozio, non la mera conoscenza del fatto che, secondo l’orientamento applicato, integra la causa di nullità.
- Per accertare la volontà ipotetica richiesta dall’art. 1424 c.c. non occorre dimostrare che le parti avrebbero concretamente accettato il diverso contratto risultante dalla conversione: è sufficiente che l’intento pratico originariamente perseguito sia soddisfatto, anche solo in parte, dagli effetti del nuovo negozio.
- Nel valutare la convertibilità di un mutuo fondiario dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità, la compatibilità dell’intento pratico delle parti con un mutuo ipotecario va apprezzata considerando la funzione concreta di finanziamento assistito da garanzia, senza assumere che i vantaggi aggiuntivi propri della fondiarietà fossero necessariamente determinanti.
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