Cassazione Penale, Sentenza n. 17340/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente censura: vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni della persona offesa; mancata rinnovazione dell'istruttoria; carenza della prova sulla provenienza delittuosa dei gioielli e sull'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza); deduce che l'autore del furto sarebbe il marito della parte offesa (Giuseppe Palmese), eventualmente non punibile ai sensi dell'art. 649 c.p., con conseguente esclusione del delitto di ricettazione; sostiene inoltre l'assenza di un ingiusto profitto effettivamente conseguito e contesta la determinazione e l'esecutività della provvisionale civile (3.000 euro) ritenuta sproporzionata rispetto al valore indicato dei monili (800/900 euro). Chiede rinnovazione istruttoria e l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: molte delle censure sono aspecifiche o consistono in una mera riesposizione dei fatti (proibita in sede di legittimità); la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e coerente, basata su dichiarazioni della persona offesa e riscontri testimonali, ritenendo provata la consapevolezza del ricorrente sulla provenienza illecita dei beni. Precisato che la non punibilità dell'autore del reato presupposto (art. 649 c.p.) non esclude il reato di ricettazione se ne sono presenti gli elementi costitutivi. Ribadito che il delitto di ricettazione è istantaneo e si consuma con l'acquisizione del bene, per cui l'effettivo e ulteriore profitto non è necessario ai fini della configurabilità del reato. La richiesta di rinnovazione istruttoria è stata ritenuta generica e non giustificata. Le doglianze sulla provvisionale non sono ammissibili in cassazione; la richiesta di sospensione della provvisionale era infondata per mancanza di gravi motivi. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Il reato di ricettazione si consuma con l'acquisizione del possesso del bene di provenienza delittuosa; non è necessario l'effettivo conseguimento di un profitto successivo per integrare l'elemento soggettivo del reato.
art. 649 cod. pen.
La causa di non punibilità eventualmente riferita all'autore del reato presupposto non esclude automaticamente la sussistenza del reato di ricettazione a carico di chi riceve il bene, se sono presenti gli elementi costitutivi della ricettazione.
artt. 192, 533 cod. proc. pen.
Richiamati nei motivi di ricorso per censurare vizio di motivazione e travisamento probatorio; la Corte ha ritenuto che le censure fossero in larga parte aspecifiche e consistenti in una riesame dei fatti, non ammissibile in sede di legittimità.
art. 133 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle statuizioni civili e alla provvisionale; la Corte conferma il principio secondo cui la quantificazione della provvisionale in sede penale è decisione discrezionale non sindacabile in cassazione.
art. 539 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme connesse alla valutazione della sentenza d'appello; la Corte ha escluso vizio di motivazione o travisamento tale da consentire il riesame in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (rimprovero per inammissibilità del ricorso).
art. 600, ultimo comma, cod. proc. pen.
Richiamato nella valutazione della richiesta di sospensione dell'esecutività della provvisionale: la sospensione richiede la prova di un pregiudizio eccessivo o di gravi motivi, non dimostrati nel caso concreto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riconsidera la valutazione concreta delle prove: censure che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- La non punibilità dell'autore del reato presupposto (es. per cause previste dall'art. 649 c.p.) non esclude automaticamente l'ipotesi di ricettazione a carico del ricevente se sono dimostrati gli elementi costitutivi di quest'ultimo reato.
- Il reato di ricettazione è istantaneo e si perfeziona con l'acquisizione del bene di provenienza illecita: l'assenza di un profitto ulteriore effettivamente conseguito non impedisce la configurabilità del dolo specifico.
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria in appello devono essere specifiche e motivatamente giustificate; la genericità porta al rigetto, data la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado.
- Le decisioni sul riconoscimento e sulla quantificazione di una provvisionale civile nel processo penale hanno natura discrezionale e, in linea di principio, non sono sindacabili con il ricorso per cassazione; la sospensione della provvisionale richiede la prova di un pregiudizio grave o di palese insolvenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17321/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17322/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17323/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17324/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17325/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17326/2024 del 26/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →