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Ordinanza

Ordinanza n. 57/2026 - L'aquila, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento: - del provvedimento del 6 maggio 2025 del Comune di L’Aquila con cui lo stesso ha negato al ricorrente la concessione di suolo pubblico richiesta con istanza del 12 aprile 2024; - del provvedimento di estremi non conosciuti con cui è stata concessa alla Nonna Cristina 2.0 srl l'occupazione di suolo pubblico su Via dei Sardi; Per quanto riguarda il ricorso per l’accesso depositato in data 13 ottobre 2025: per l’annullamento: - del provvedimento di rigetto implicito della istanza di accesso del 3 luglio 2025, con cui il ricorrente aveva richiesto al Comune di L’Aquila agli atti del procedimento per il rilascio della concessione alla società Nonna Cristina 2000 Srls;

Giustizia amministrativa202500373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: rigetto implicito dell’istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla concessione di suolo pubblico rilasciata a un esercizio di ristorazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al Comune di L’Aquila l’accesso agli atti del procedimento relativo alla concessione di suolo pubblico rilasciata a una società per l’occupazione di via dei Sardi, area coincidente con quella per la quale egli aveva richiesto una concessione a servizio del proprio passo carrabile. L’istanza era stata presentata anche in funzione dell’impugnazione del diniego della propria richiesta e della concessione rilasciata alla società controinteressata. Il Comune non aveva risposto, determinando il rigetto implicito dell’istanza. Con ricorso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti sia perché aspirava alla concessione della medesima area, sia perché necessitava della documentazione per esercitare compiutamente le proprie difese nel giudizio amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di accesso. Ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale, poiché dagli atti risultava che la richiesta della società riguardava la stessa area pubblica richiesta dal ricorrente. L’interesse era inoltre qualificato dall’impugnazione della concessione rilasciata alla società e dalla necessità di conoscerne il contenuto e gli atti presupposti per la difesa in giudizio, configurandosi così un accesso difensionale. Il Collegio ha annullato il rigetto implicito e ordinato al Comune di ostendere, entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza, tutti gli atti del procedimento relativo alla richiesta della società, compreso l’eventuale provvedimento di concessione. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 500,00 per le spese della fase.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre, nel corso del giudizio, la domanda relativa all’accesso e ha costituito la base processuale dell’istanza accolta.

  • artt. 22 e seguenti l. 241/1990

    L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale; tale interesse sussiste quando il richiedente aspira alla medesima utilità pubblica oggetto dell’atto e deve conoscere la documentazione per la propria difesa giudiziale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese della fase seguono la soccombenza e sono state poste a carico del Comune.

Massime di principio

  • Sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti di una concessione di suolo pubblico quando il richiedente abbia presentato una propria istanza avente ad oggetto la medesima area pubblica.
  • L’interesse all’accesso è qualificato come difensionale quando la conoscenza degli atti della concessione impugnata sia necessaria per consentire al richiedente di articolare compiutamente le proprie difese nel giudizio amministrativo.
  • Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso può essere impugnato ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.; accertata la sussistenza dell’interesse ostensivo, il giudice può annullare il diniego implicito e ordinare l’esibizione integrale degli atti del procedimento, compreso il provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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