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Ordinanza

Ordinanza n. 115/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. 29/CL emessa in data 11.12.2025 e notificata in data 15.12.2025 recante “Divieto di prosecuzione dell’attività nei confronti della ditta individuale Impresa Funebre Biasci di Biasci Valerio – Casciana Terme Lari (PI), via Prospero Chiari n. 9”; - nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi se lesivi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento notificata in data 23.5.2025 prot. n. 28232 e la comunicazione di avvio del procedimento notificata in data 13.11.2025 prot. n. 61049.

Giustizia amministrativa202600198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di immediato divieto di prosecuzione dell’attività di sala del commiato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato l’ordinanza che vietava immediatamente la prosecuzione dell’attività di sala del commiato, unitamente agli atti presupposti, chiedendone la sospensione cautelare. Le doglianze riguardavano, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la legittimità del divieto e degli atti procedimentali adottati dall’amministrazione. In sede cautelare, il TAR ha rilevato che la SCIA-SUAP presentata il 28 maggio 2025 riguardava attività di commercio al dettaglio e non attività di servizi funebri o di sala del commiato, benché il portale SUAP dell’Unione prevedesse procedure specifiche per tali attività. Occorreva quindi approfondire nel merito la diversa disciplina applicabile e i controlli cui è sottoposta l’attività esercitata in regime di SCIA. Quanto al periculum in mora, l’impresa aveva dedotto un pregiudizio ritenuto generico e non adeguatamente provato, senza dimostrare né l’essenzialità e insostituibilità della sala del commiato nell’equilibrio economico complessivo dell’attività né il carattere grave e irreversibile del danno derivante dalla sospensione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non integrati i presupposti dell’art. 55 c.p.a. Il fumus boni iuris non è stato escluso in modo definitivo, ma le questioni dedotte sono state ritenute meritevoli degli approfondimenti propri della fase di merito, in particolare con riguardo alla non corrispondenza tra la SCIA presentata per commercio al dettaglio e l’attività di sala del commiato, nonché ai diversi controlli previsti per quest’ultima. Il periculum in mora è stato invece ritenuto non comprovato: il danno prospettato dall’impresa era generico e non risultava grave e irreversibile. Il TAR ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico alla corretta, ordinata e regolamentata gestione delle strutture destinate all’accoglienza dei feretri. Ha inoltre valorizzato il fatto che l’amministrazione avesse adottato gli atti dopo ripetuti accertamenti sull’esercizio dell’attività senza il prescritto titolo e che l’impresa non avesse attivato procedimenti di regolarizzazione, nonostante la pubblicità delle procedure SUAP disponibili. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, valutati alla luce del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda per la mancata adeguata prova del pregiudizio grave e irreversibile, lasciando impregiudicato il merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la legittimità dell’attività esercitata dipende dalla corretta qualificazione della SCIA e dalla corrispondenza tra il titolo presentato e l’attività concretamente svolta, la questione può essere riservata agli approfondimenti della fase di merito senza comportare necessariamente l’accoglimento della sospensiva.
  • Il periculum in mora non può essere desunto dalla mera sospensione dell’attività economica: il ricorrente deve allegare e comprovare la gravità e irreversibilità del danno, dimostrando anche l’essenzialità dell’attività sospesa nell’equilibrio economico complessivo dell’impresa.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla gestione corretta, ordinata e regolamentata di strutture destinate all’accoglienza dei feretri può prevalere sull’interesse economico dell’impresa quando quest’ultimo non sia assistito da adeguata prova del danno grave e irreversibile.
  • La mancata attivazione, da parte dell’operatore, delle procedure amministrative specificamente previste per la regolarizzazione dell’attività, nonostante la loro pubblicità e i ripetuti accertamenti dell’amministrazione, costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare dell’assenza di urgenza meritevole di tutela.

Come è indicizzato

MaterieServizi cimiteriali e funebriSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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