Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 983/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 1508/2022, depositata il 28 maggio 2022, resa dal Giudice di Pace di Palermo, Quarta Sezione Civile, e della sentenza n. 2641/2024, depositata il 9 maggio 2024, resa dal Tribunale di Palermo, III Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202501778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato, una relativa al risarcimento dei danni e alle spese di lite e l'altra relativa alla rimozione di un pino, al ripristino del marciapiede e alle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società danneggiata e difensore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1508/2022, che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 1.934,36 oltre IVA, interessi e spese di lite in favore della società, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, e della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2641/2024, che aveva ordinato al Comune di eliminare un pino domestico collocato sul marciapiede di via Ugo La Malfa, sistemare la pavimentazione e rifondere le spese processuali. Le sentenze erano state notificate al Comune e risultavano passate in giudicato. Nonostante l'intimazione, il Comune non aveva eseguito i titoli, né si era costituito o aveva fornito giustificazioni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Comune di Palermo di dare integrale esecuzione ai due titoli entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inerzia successiva ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni. Il commissario dovrà svolgere attività sostitutiva effettiva, non limitarsi a sollecitare gli uffici comunali, e potrà utilizzare mezzi propri, strumenti telematici e ausiliari di fiducia per le attività materiali di rimozione dell'albero e ripristino del marciapiede. È stata inoltre fissata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 50 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato al Comune, momento dal quale la parte interessata dovrà attivarsi per l'insediamento del commissario. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 857 euro oltre accessori e contributo unificato. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la penalità di mora di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei titoli giudiziali.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Disciplina il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo.

  • art. 56, comma 3, d.m. 115/2002

    È richiamato quale fondamento dell'autorizzazione al commissario ad acta a utilizzare ausiliari di propria fiducia nello svolgimento delle attività esecutive.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato nei titoli ottemperandi per la distrazione delle spese processuali in favore del difensore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, previamente notificato all'amministrazione, legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, a nominare un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta esercita una funzione sostitutiva e obbligatoria: non può rifiutare l'incarico né limitarsi a sollecitare l'amministrazione inadempiente, ma deve compiere direttamente gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta, su richiesta della parte, quale misura coercitiva per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; il giudice può stabilirne la decorrenza dalla comunicazione della sentenza e il termine finale in relazione alla scadenza assegnata all'amministrazione.
  • Quando il giudicato impone anche attività materiali, il commissario ad acta può essere autorizzato a utilizzare mezzi propri, strumenti telematici e ausiliari di fiducia, purché ciò sia funzionale all'effettiva esecuzione della decisione.
  • La richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 71 d.P.R. 115/2002, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.