Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3481/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva rigettato l'istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente fino a euro 721.409,00, disposto per il reato previsto dall'art. 10‑ter D.lgs. n.74/2000. Il ricorrente denunciava carenza assoluta e apparente della motivazione in ordine al periculum in mora (pur non contestando il fumus), lamentando che il giudice aveva motivato in modo tautologico e generico (rischio di condotte elusive e perdita delle garanzie del credito) senza indicare concreti elementi di fatto: non erano state valutate le dichiarazioni dei redditi 2011-2021 allegate, né considerato che in altro procedimento era stata revocata la misura per un piano di rateizzazione; inoltre era rilevante l'annullamento della cartella esattoriale da parte dei giudici tributari che avrebbe determinato l'inesistenza della pretesa erariale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame apparente e insufficiente in relazione al periculum in mora, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca deve contenere una concisa ma concreta prognosi in ordine alla impossibilità di attendere la definizione del giudizio. La Corte ha escluso la rilevanza automatica del mero mancato pagamento dell'IVA e ha censurato l'uso apodittico di presunzioni sull'entità del debito senza valutare la capacità reddituale e la distanza temporale tra fatto e provvedimento. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Messina ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 10‑ter D.lgs. n.74/2000

    art. 10‑ter D.lgs. n.74/2000

    Norma sostanziale che disciplina il reato fiscale alla base del sequestro per equivalente; è il titolo di reato che giustifica la misura cautelare ma non di per sé sufficiente a motivare il periculum in mora.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la sua applicazione impone una motivazione concisa anche in ordine al periculum in mora, rapportata alla necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Riguarda la confisca: il fatto che un bene sia confiscabile non basta, da solo, a giustificare il sequestro preventivo senza una concreta prognosi sul pericolo di dispersione.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Imperia l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua inosservanza può costituire vizio di violazione di legge quando la motivazione è del tutto assente o meramente apparente.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/07/2021 (Ellade)

    Sez. U, n. 36959 del 24/07/2021

    Principio di rilievo: nel sequestro finalizzato alla confisca è necessaria una concreta prognosi sul periculum in mora; non è sufficiente limitarsi a dichiarare la confiscabilità del bene.

  • Sez. U, n. 2 del 28/01/2004 (Ferrazzi)

    Sez. U, n. 2 del 28/01/2004

    Distinzione tra mancanza assoluta/ motivazione apparente (sindacabili per violazione di legge) e manifesta illogicità della motivazione (da impugnare con motivo autonomo ai sensi dell'art. 606 lett. e)).

  • Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 (Pellegrino)

    Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003

    Conferma l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e che la carenza di un apparato argomentativo riconoscibile integra violazione di legge.

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la competenza per il nuovo esame dopo l'annullamento di un provvedimento cautelare in sede di legittimità; la Corte l'ha invocata per il rinvio al Tribunale di Messina.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione concreta e comprensibile anche sul periculum in mora: non basta limitarsi a rilevare la confiscabilità del bene.
  • La mera esistenza di un debito tributario o il mancato pagamento non giustificano automaticamente il rischio di dispersione dei beni; il giudice deve valutare capacità reddituale, assetti patrimoniali e fatti concreti che rendano probabile l'elusione.
  • Argomentazioni generiche o basate su massime di esperienza circa l'entità del debito sono insufficienti: occorrono elementi fattuali specifici e aggiornati (es. dichiarazioni dei redditi, movimenti patrimoniali, piani di dilazione realizzati o annullati).
  • L'annullamento dell'atto impositivo da parte dei giudici tributari può incidere sulla sussistenza della pretesa erariale e quindi sulla legittimità del sequestro per equivalente; il giudice penale deve tenere conto di tali decisioni intercorse.
  • In cassazione è possibile impugnare la mancanza o l'apparenza della motivazione come vizio di violazione di legge; invece la manifesta illogicità della motivazione è sindacabile solo con il motivo specifico di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p.
  • La distanza temporale tra il fatto e il provvedimento cautelare e l'assenza di elementi che attestino diminuzioni patrimoniali o condotte elusive riducono la fondatezza del periculum in mora.
  • In situazioni analoghe, le difese dovrebbero allegare e documentare elementi economico‑patrimoniali aggiornati (dichiarazioni dei redditi, provvedimenti tributari favorevoli, piani di rateizzazione effettivamente eseguiti) per confutare la prognosi di rischio formulata dal giudice cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.