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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8431/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Curino per reati di estorsione (consumata e tentata) con aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. Il difensore contestava l'affermazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non avesse interesse a discutere la sussistenza dell'aggravante, lamentava omissioni nella valutazione della memoria difensiva ex art. 309 c.p.p., sosteneva che la custodia poggiasse su un pregiudizio dovuto alla semplice conoscenza di soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata (Garzo Pietro Santo e Garzo Michele) non coimputati, e chiedeva l'applicazione di misure meno afflittive o la remissione in libertà alla luce della distanza temporale dei fatti (reati commessi tra 2017 e 2020) e del presumibile allontanamento del Curino dalle persone indicate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione congrua e logica sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, richiamando la gravità dei reati, la personalità negativa del ricorrente, le modalità dei fatti e la persistenza delle condotte sino al settembre 2020, nonché i contatti con il coindagato Cilona. Ha inoltre osservato che l'eventuale contestazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 non avrebbe inciso sulla legittimità della misura, sicché mancava un interesse utile a censurare solo quella circostanza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di €3.000,00. Non è stata disposta la remissione in libertà né la sostituzione della misura.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.)

    La presunta qualificazione 'metodo mafioso' è stata contestata dal ricorrente, ma il giudice di merito ha ritenuto che l'accertamento o meno di tale aggravante non fosse determinante per la legittimità della custodia cautelare adottata; dunque la valutazione delle esigenze cautelari è stata effettuata indipendentemente dall'eventuale applicazione dell'aggravante.

  • art. 275 c.p.p. (terzo comma)

    Il richiamo riguarda le presunzioni previste dall'art. 275 c.p.p.; la Corte ha osservato che, anche escludendo le presunzioni previste dal terzo comma, il Tribunale ha comunque motivato compiutamente la sussistenza delle esigenze cautelari, rendendo irrilevante per l'esito la disputa sull'applicabilità delle presunzioni.

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma relativa al pericolo di reiterazione del reato: la Corte ribadisce che tale pericolo deve essere concreto e attuale, valutato prognosticamente sulla base della personalità dell'imputato, delle modalità del fatto e delle sue condizioni di vita; non è richiesta l'individuazione di una "specifica occasione" di reato.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina la memoria difensiva sul tema delle misure cautelari; il ricorrente aveva lamentato omissioni nella valutazione di quanto esposto in tale memoria, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse comunque esaminato e motivato le esigenze cautelari.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato l'art. 616 condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamata per disporre gli adempimenti consequenziali al provvedimento di inammissibilità, in mancanza di remissione in libertà o sostituzione della misura.

Massime di principio

  • Un ricorso in cassazione contro un provvedimento 'de libertate' è inammissibile per carenza di interesse se mira soltanto a contestare circostanze aggravanti la cui esclusione non avrebbe effetti sulla legittimità o sulla durata della misura cautelare adottata.
  • Il pericolo di reiterazione richiesto dall'art. 274 c.p.p. deve essere valutato come concreto e attuale: il giudice deve motivare prognosi fondate sulla personalità dell'indagato, sulle modalità del fatto e sulle sue condizioni di vita, senza bisogno di indicare una "specifica occasione" per delinquere.
  • La gravità e la continuità delle condotte, nonché la presenza di contatti con coindagati o ambienti criminali, possono giustificare la custodia cautelare anche in presenza di soluzioni difensive che invocano misure meno afflittive.
  • Il trascorrere del tempo dagli episodi deve essere valutato concretamente: l'inerzia temporale non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari se emergono elementi che indicano persistenza del pericolo di reiterazione.
  • Quando si invoca una misura meno afflittiva, il giudice deve esprimere in modo chiaro e motivato perché tale misura sarebbe inadeguata; la mera possibilità teorica di misure alternative non impedisce l'applicazione della custodia se sussistono elementi concreti contrari.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende) se la Corte ravvisa responsabilità nella proposizione del gravame.

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