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Sentenza

Sentenza n. 535/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - della scheda valutativa - documento caratteristico n. d'ordine 11 - relativa al servizio prestato dalla ricorrente per il periodo dal 17 dicembre 2024 al 25 agosto 2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi.

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Scheda valutativa (documento caratteristico n. 11) relativa al servizio prestato dal 17 dicembre 2024 al 25 agosto 2025, con qualifica finale di «inferiore alla media»

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la scheda valutativa denunciando violazione degli artt. 688-692 del d.P.R. 90/2010 ed eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti, insufficienza della motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza e disarmonia. Ha sostenuto che il giudizio fosse punitivo, perché influenzato da un procedimento disciplinare concluso con cinque giorni di consegna e poi annullato in autotutela, dalle tensioni nella precedente sede e dal trasferimento d’autorità, nonché dall’ammonizione notificata insieme alla scheda. Ha contestato che il primo revisore, in carica per circa novanta giorni nel periodo valutato, potesse formulare un giudizio negativo così articolato; ha dedotto la contraddittorietà tra le undici voci inferiori alla media e le altre voci nella media o superiori, l’insufficiente supporto fattuale, il peggioramento di alcune voci rispetto ai precedenti giudizi e la necessità di una motivazione rafforzata, anche perché riferite a caratteristiche asseritamente immutabili. Ha infine affermato di avere mantenuto un rendimento impeccabile e chiesto l’annullamento o la declaratoria di nullità degli atti, con rideterminazione della valutazione da parte di altro compilatore e revisore.

La decisione

Il ricorso è respinto. Il TAR ha ricordato che i documenti caratteristici esprimono valutazioni tecnico-discrezionali dei superiori, sindacabili nei limiti dell’arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o evidente travisamento, la cui dimostrazione grava sul ricorrente; la scheda conforme al modello non richiede una motivazione particolarmente estesa quando le ragioni del giudizio emergono in modo logicamente intelligibile dalle voci analitiche e dalle relative annotazioni. Ha escluso la disarmonia tra giudizi analitici e qualifica finale: le undici voci inferiori alla media trovano riscontro nelle valutazioni del compilatore e del revisore, mentre le voci nella media o superiori riguardano aspetti specifici e non compensano le carenze rilevate in ambiti fondamentali del servizio. Ha respinto la censura sulla flessione rispetto al precedente giudizio: il passaggio è di un solo livello e tre voci sono diminuite di un grado; inoltre, i rilievi contestati erano già presenti nel rapporto informativo n. 10, antecedente ai fatti del luglio 2025, e la storia valutativa includeva precedenti giudizi non elevati, compresa una qualifica inferiore alla media. Non ricorre quindi una notevole caduta di punteggio tale da imporre una motivazione aggravata, né le voci relative a motivazione, affidabilità e rendimento descrivono caratteristiche immutabili, ma comportamenti riferiti al periodo valutato. Ha ritenuto infondata anche la deduzione di rendimento impeccabile, considerati i rilievi già contenuti nel rapporto informativo n. 10 e la determina di trasferimento, anteriore alla scheda, che dava atto di un rendimento non adeguato. Ha escluso lo sviamento perché non è stata fornita prova dell’intento punitivo e le valutazioni contestate risultavano già formulate prima del procedimento disciplinare, del trasferimento e dell’ammonizione. Ha infine respinto la censura sulla posizione del primo revisore: questi aveva svolto l’incarico per 93 giorni, aveva già valutato la militare in periodi precedenti e disponeva del rapporto informativo intermedio. Le tensioni gerarchiche dedotte non provano un’incompatibilità idonea a invalidare la scheda; le ipotesi di astensione obbligatoria previste dall’art. 690, comma 1, d.P.R. 90/2010 sono tassative. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 688 d.P.R. 90/2010

    i documenti caratteristici “hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare”

    La funzione dei documenti caratteristici è registrare il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sul servizio e sul rendimento del militare; la loro formazione comporta un’ampia discrezionalità tecnica.

  • art. 690, comma 1, d.P.R. 90/2010

    le ipotesi di astensione obbligatoria previste dall'art. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010 sono tassative e il valutando non può sottrarsi alla valutazione del superiore non gradito

    Le cause di astensione obbligatoria dei valutatori sono tassative; il dissenso o la mancanza di gradimento nei confronti del superiore non consentono al valutando di sottrarsi alla sua valutazione.

Massime di principio

  • Le valutazioni contenute nei documenti caratteristici del personale militare sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o evidente travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare.
  • Una scheda valutativa redatta secondo i modelli normativi è adeguatamente motivata quando le annotazioni e le singole voci consentono di comprendere in modo logicamente coerente le ragioni del giudizio complessivo; non è richiesta una motivazione particolarmente estesa in assenza di anomalie macroscopiche.
  • Il passaggio a una qualifica inferiore di un solo livello, coerente con le voci analitiche e con i rilievi già presenti in valutazioni o rapporti informativi prossimi nel tempo, non impone di per sé una motivazione rafforzata. Le valutazioni periodiche sono autonome e non sussiste un diritto alla costanza del giudizio nel tempo.
  • Non è dimostrato lo sviamento quando i rilievi valutativi contestati risultano già formulati in documenti anteriori ai fatti che, secondo il ricorrente, avrebbero determinato l’intento punitivo; l’allegazione di tale intento deve essere sorretta da elementi probatori.
  • La permanenza del primo revisore nell’incarico per il periodo valutato non esclude la legittimità del giudizio se il revisore dispone anche di precedenti conoscenze della carriera valutativa e di documenti informativi pertinenti al periodo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazione

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