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Sentenza

Sentenza del 02/02/2018 n. 2561 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato l'avviso di accertamento e rettifica con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il valore dei terreni ai fini INVIM, richiedendo una maggiore imposta. I sette motivi riguardavano principalmente la presunta decadenza dell'Amministrazione per tardiva notificazione, l'errata valutazione della prova della notifica, vizi di motivazione sulla distinzione tra valore iniziale e finale dei terreni, l'inadeguatezza della stima, l'omessa considerazione del valore alla data del 31 dicembre 1992 e l'erronea qualificazione dei terreni come edificabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per gli avvisi di accertamento notificati a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva la data di spedizione da parte dell'Amministrazione e non quella di ricezione da parte del contribuente. Le contestazioni sulla ricostruzione della prova e sulla stima sono state dichiarate inammissibili o infondate, perché rivolte a ottenere una nuova valutazione dei fatti, riservata al giudice di merito, oppure perché formulate senza il necessario quesito di fatto previsto dall'art. 366-bis c.p.c. La Corte ha inoltre ritenuto che il riferimento al valore iniziale contenuto nella sentenza regionale fosse un mero refuso, essendo stata concretamente considerata la rettifica del valore finale rilevante ai fini INVIM al 31 dicembre 1992. È stata confermata anche la rilevanza edificatoria del terreno, desumibile dall'inserimento nel piano regolatore generale, senza necessità di un piano particolareggiato già approvato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.300 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi per i quali una sentenza può essere impugnata in cassazione, distinguendo tra violazione di legge, nullità processuali e vizi della motivazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione temporale, la formulazione di uno specifico quesito di diritto o di un momento di sintesi per le censure motivazionali. La loro mancanza può comportare l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 395 c.p.c., n. 4

    L'errore percettivo del giudice sul contenuto di un documento, se consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali, deve essere fatto valere mediante revocazione e non con ricorso per cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2

    Definisce l'ambito della giurisdizione tributaria; nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione tale da comportare la nullità della sentenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2

    Richiede che la sentenza tributaria contenga gli elementi essenziali della decisione e una motivazione sufficiente; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero rispettati.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 7

    È stato invocato in relazione alla determinazione del valore rilevante ai fini INVIM, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione riferita alla data del 31 dicembre 1992.

  • Art. 116 c.p.c.

    Regola la valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice. La sua violazione non può essere utilizzata per sollecitare in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • Principio di scissione degli effetti della notificazione

    “Ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente.”

    Quando il termine deve essere rispettato dal notificante, la notificazione produce effetti per quest'ultimo al momento della spedizione, anche in materia di atti impositivi tributari.

  • Cass. SS.UU. n. 25506/2006

    “Il solo inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile.”

    Un terreno può essere considerato edificabile ai fini della valutazione fiscale quando è inserito nel piano regolatore generale, anche se mancano un piano particolareggiato o strumenti attuativi già approvati.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di un avviso tributario notificato per posta, occorre normalmente considerare la data di spedizione da parte dell'Amministrazione, non la data in cui il contribuente riceve l'atto.
  • La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non rivaluta liberamente documenti, stime tecniche o fatti già esaminati dai giudici tributari, salvo vizi giuridici o motivazionali qualificati e adeguatamente formulati.
  • Un errore materiale o un refuso nella parte narrativa della sentenza non determina automaticamente la nullità, se la motivazione complessiva dimostra con chiarezza quale sia stato l'oggetto effettivamente deciso.
  • Per contestare in cassazione un travisamento del contenuto di un documento occorre distinguere tra errore di fatto percettivo, normalmente deducibile con revocazione, e vizio di motivazione o violazione di legge.
  • Ai fini della valutazione fiscale di un terreno, l'edificabilità può derivare già dall'inserimento nel piano regolatore generale; l'assenza di un piano particolareggiato incide sulla quantificazione del valore, ma non esclude necessariamente la natura edificabile.
  • Quando una stima tecnica dell'Amministrazione è dettagliata e viene valutata criticamente dal giudice di merito insieme ad altri elementi, la sua attendibilità difficilmente può essere rimessa in discussione in cassazione mediante mere contestazioni estimative.

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