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Sentenza

Sentenza n. 226/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensiva : del provvedimento del Comune di Eboli - Sviluppo Economico, SUAP e Patrimonio - Determinazione del responsabile Area E.Q. dott. Raffaele Monti notificato a mezzo p.e.c. il 15.10.2025 registro generale n.1471 del 13.10.2025 - registro settore n.161 del 13.10.2025 di “accertamento quota a carico delle soc. Sider group srl per il recupero del costo delle opere di urbanizzazione primaria rif. lotto a24.” nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso - ivi compresa la nota prot. n. 2736 del 20.01.2020 di avvio del procedimento e la nota di prot. n. 48245 del 24.11.2025 trasmessa alla ricorrente a mezzo pec del 24.11.2025 in riscontro alla nota trasmessa a mezzo pec del 10.11.2025 prot. n. 46169 dell’11.11.2025 nonché la nota trasmessa a mezzo pec il 26.11.2025 prot. n.48622 del 26/11/2025 - anche ove non conosciuto dalla odierna ricorrente. e inoltre per la condanna del Comune di Eboli al pagamento in favore della Sider Group S.r.l. della somma di € 19.704,36, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo, a titolo di restituzione del corrispettivo versato per l'assegnazione del lotto A24, a seguito della dichiarata decadenza.

Giustizia amministrativa202600081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni comunali con cui sono stati richiesti oneri per opere di urbanizzazione primaria relativi al lotto A24, nonché nota di avvio del procedimento per il conguaglio di maggiori indennità di esproprio; è stata inoltre chiesta la restituzione di somme dovute in conseguenza della decadenza dall'assegnazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, cessionaria della posizione dell'originario assegnatario di un lotto dell'area PIP del Comune di Eboli, aveva subito nel 2017 la decadenza dall'assegnazione per la mancata realizzazione delle opere necessarie all'insediamento produttivo. Dopo la decadenza, le parti avevano quantificato in € 19.704,36 la somma che il Comune avrebbe dovuto restituire alla società in relazione alla retrocessione del fondo, senza tuttavia perfezionare l'atto di retrocessione per contrasti sul contenuto di una clausola. Il Comune ha quindi subordinato il pagamento della somma alla sottoscrizione dell'atto di retrocessione e ha ritenuto compensabile il credito della società con gli oneri di urbanizzazione dovuti per le opere realizzate nell'area PIP. Con la determinazione impugnata ha quantificato tali oneri in € 45.541,00, richiamando l'art. 3 della convenzione originaria, che poneva a carico dell'assegnatario la restituzione della quota di spettanza dei costi delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal Comune. La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che la decadenza dall'assegnazione intervenuta nel 2017 avrebbe fatto venir meno i presupposti dell'obbligazione relativa agli oneri di urbanizzazione. Ha inoltre contestato la subordinazione della restituzione alla stipula dell'atto di retrocessione e ha impugnato la nota con cui il Comune aveva richiesto documentazione sul conguaglio delle maggiori indennità di esproprio, per € 83.490,73, qualificandola come comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa alla restituzione di € 19.704,36 e alla correlata condanna del Comune. Tale domanda riguarda la determinazione e l'attuazione di un rapporto patrimoniale conseguente al riacquisto del fondo, senza contestazione dell'esercizio del potere autoritativo di disporre il riacquisto; la relativa cognizione spetta al giudice ordinario. La stessa conclusione vale per le questioni concernenti la compensazione tra il credito della società e quello del Comune e per i contrasti sul contenuto dell'atto di retrocessione, trattandosi di profili obbligatori e materiali. La domanda potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il TAR ha dichiarato inoltre inammissibile per carenza di interesse attuale l'impugnazione della nota prot. n. 48622/2025, poiché si trattava di un mero atto di avvio del procedimento, privo di lesività immediata. Quanto alla richiesta degli oneri di urbanizzazione, il ricorso è stato esaminato nel merito ma respinto. Il Collegio ha ritenuto applicabile la giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e ha affermato che gli oneri previsti dall'art. 3 della convenzione costituiscono costi generali correlati alle opere di urbanizzazione realizzate dal Comune per l'attuazione del PIP. Essi sono dovuti per il fatto stesso dell'assegnazione dell'area e non dipendono dall'effettivo rilascio o esercizio di uno specifico titolo edilizio. La successiva decadenza dall'assegnazione non elimina l'obbligazione, che trova fondamento nella convenzione e nella necessità di rimborsare al Comune i costi sostenuti per l'espropriazione e l'infrastrutturazione dell'area. Sono state compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione

    In caso di difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali entro il termine indicato dal giudice.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative agli oneri di urbanizzazione strettamente connessi al rilascio e alla caducazione di titoli edilizi e all'uso del territorio.

  • art. 3 della Convenzione relativa al lotto PIP

    Per le opere di urbanizzazione che il Comune realizzerà direttamente con finanziamenti in favore dell’Ente, l’assegnatario restituirà l’aliquota di propria spettanza dei relativi costi ...

    Costituisce il fondamento convenzionale dell'obbligo dell'assegnatario di rimborsare la quota dei costi delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal Comune.

  • art. 2935 c.c.

    il termine coincide con il momento da cui il diritto può essere fatto valere

    Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato; per il credito relativo ai costi di urbanizzazione del PIP, il riferimento è l'assegnazione dell'area, salva la dilazione convenzionale.

  • art. 35, comma 12, l. 865/1971

    È richiamato quale espressione del principio di copertura dei costi sostenuti dall'amministrazione per l'espropriazione e l'infrastrutturazione delle aree destinate a insediamenti produttivi.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Sono richiamati dal Comune per qualificare la richiesta documentale relativa al conguaglio delle indennità di esproprio come comunicazione di avvio del procedimento; proprio tale qualificazione conferma l'assenza di lesività attuale dell'atto.

Massime di principio

  • La controversia sulla legittimità dell'esercizio del potere autoritativo di disporre il riacquisto di un'area destinata a insediamento produttivo appartiene alla giurisdizione amministrativa, mentre la controversia sulla determinazione del prezzo o della somma da restituire, sulla compensazione e sull'adempimento dell'atto di retrocessione ha natura patrimoniale ed è devoluta al giudice ordinario.
  • Gli oneri relativi ai costi delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal Comune nell'ambito di un piano per insediamenti produttivi, quando siano previsti da una convenzione, costituiscono un'obbligazione convenzionale distinta dal contributo edilizio dovuto per il rilascio di uno specifico titolo abilitativo.
  • L'obbligo convenzionale di rimborsare i costi delle opere di urbanizzazione di un'area PIP sorge in relazione all'assegnazione dell'area e non è subordinato al rilascio o all'effettivo esercizio di uno specifico titolo edilizio, né viene meno per effetto della successiva decadenza dall'assegnazione, se non è contestata la validità della relativa clausola convenzionale.
  • L'impugnazione di una comunicazione di avvio del procedimento è inammissibile per carenza di interesse attuale, poiché tale atto, in assenza di effetti lesivi immediati, non determina ancora una definitiva pretesa amministrativa nei confronti del destinatario.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione su una domanda patrimoniale, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della decisione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali.

Come è indicizzato

MaterieStandard urbanistici e dotazioni territorialiContributo di costruzione e oneriGiurisdizione e riparto
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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