Cassazione Penale, Ordinanza n. 11305/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il provvedimento riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 26/03/2024. La Corte di cassazione non esamina il merito della decisione impugnata, perché rileva una causa preliminare di inammissibilità: il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, senza il necessario ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo del ricorso, quindi, non è una censura sostanziale alla sentenza di merito, ma la sola iniziativa processuale svolta in difetto del requisito formale imposto per il giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. Richiama l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente applica l'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
legge n. 103 del 2017
Ha riformulato l'art. 613 c.p.p., introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista per gli atti del giudizio di legittimità.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
L'inammissibilità è ricondotta alla proposizione del ricorso da parte di soggetto privo del necessario requisito di legittimazione/formalità processuale.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente di provvedere senza formalità sulla declaratoria di inammissibilità nei casi rilevati dalla Corte.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile direttamente dalla Corte, senza necessità di formalità ulteriori.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse specifiche ragioni di esonero non emergenti nel caso deciso.
Come è indicizzato
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