Cassazione Penale, Sentenza n. 43365/2024 del 27/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/02/2024 del Tribunale della Libertà di Sassari che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del 18/12/2023 del Gip di Sassari; il decreto aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme fino a euro 941.469,85 ritenute profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 10-bis d.lgs. n. 74/2000 (evasione IVA e omissione di ritenute). Il ricorrente articolava sei motivi: (1) insufficiente motivazione sul periculum in mora; (2) illegittimità del sequestro per equivalente contestato al legale rappresentante senza verifica dell'incapienza del patrimonio societario; (3) mancata autonoma valutazione, da parte del riesame, degli indizi e delle dichiarazioni difensive (verbali ispettorato del lavoro); (4) errata valutazione del fumus rispetto a certificazioni e alla qualificazione del contratto (appalto vs somministrazione di manodopera) e sulla sussistenza del rischio di impresa dell'appaltatore; (5) insufficienza degli indizi relativi all'art. 10-bis (mancata prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti); (6) violazione del divieto di bis in idem processuale per avere il Pubblico Ministero richiesto un nuovo sequestro mentre era pendente (e poi proposto) ricorso per cassazione avverso l'annullamento del precedente sequestro.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al sesto motivo. Ha accertato che il Pubblico Ministero, pendenti i termini per impugnare l'ordinanza di annullamento del primo decreto, ha chiesto ed ottenuto un nuovo decreto di sequestro senza rinunciare all'impugnazione del primo provvedimento, determinando una situazione di "litispendenza cautelare" e violando il divieto di ne bis in idem tra procedimenti. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del 18/12/2023, ordinando il dissequestro e la restituzione di quanto sequestrato a favore di Carta Piero Rinaldo. Il resto dei motivi è stato rigettato (la decisione ha accolto il motivo sul divieto di bis in idem e non ha ritenuto necessaria la rinnovazione del giudizio sugli altri profili). La Corte ha altresì precisato i limiti pratici: il PM può riproporre una nuova azione cautelare se il primo titolo è stato annullato per motivi formali, ma non può contestualmente coltivare l'impugnazione dell'annullamento se contemporaneamente chiede la nuova misura; procedura e valutazione della litispendenza vanno effettuate ex ante.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma penale relativa all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto: addebitata contestata indicazione in dichiarazioni di elementi passivi fittizi a fronte di fatture per operazioni inesistenti.
art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000
Norma relativa alla omissione di versamento delle ritenute e/o certificazioni ai sostituiti: la Corte ha rilevato che i documenti prodotti (mod. 770) non contenevano indizi diretti del rilascio delle certificazioni, incidendo sulla valutazione del fumus commissi delicti.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di misure cautelari/provvedimenti patrimoniali nei confronti dell'ente o del rappresentante; utilizzata nella discussione circa il sequestro per equivalente nei confronti del legale rappresentante.
art. 292 c.p.p. (comma 2, lett. c) )
Richiamato in tema di allegazioni e motivazioni in sede di riesame e nei motivi di impugnazione; attiene agli obblighi di specificità delle censure e della motivazione.
art. 309 c.p.p. (comma 9)
Norme procedurali sul procedimento cautelare e sull'impugnazione degli atti cautelari; rilevante nel giudizio di legittimità sulla correttezza delle procedure di riesame.
art. 321, 324 e 125 c.p.p.
Richiamati come parametri sulle misure cautelari, sulla motivazione del periculum in mora e sui limiti di intervento dei giudici del riesame.
art. 28 e ss. c.p.p.
Richiamati a titolo di principio per il divieto di ripetizione di iniziative processuali che possano determinare duplicazioni o conflitti e per la tutela del principio ne bis in idem tra procedimenti.
art. 649 e art. 669 c.p.p.
Articoli citati per spiegare la portata del divieto di un secondo giudizio e la disciplina sulla pluralità di sentenze per il medesimo fatto, usati in motivazione per rafforzare il principio di divieto di duplicazione processuale.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero non può, per lo stesso fatto e contro la stessa persona, richiedere una nuova azione cautelare e contemporaneamente impugnare (o non rinunciare all'impugnazione) dell'annullamento del provvedimento precedente: ciò determina litispendenza cautelare e violazione del divieto di ne bis in idem tra procedimenti.
- Se un decreto di sequestro è stato annullato per motivi esclusivamente formali, il PM può legittimamente chiedere un nuovo sequestro basato sugli stessi fatti; tuttavia deve rinunciare all'impugnazione del primo provvedimento oppure a favore di una sola iniziativa, per evitare la duplicazione delle azioni cautelari.
- La verifica della coesistenza di iniziative cautelari (e quindi della litispendenza) va fatta ex ante al momento dell'assunzione della seconda iniziativa: non è decisivo un'eventuale rinuncia o comportamento successivo che modifichi retroattivamente la situazione.
- Quando l'annullamento del primo decreto è privo di valutazioni sostanziali sui presupposti della misura (ad es. per mancanza di motivazione formale), non si forma un giudicato cautelare che impedisca automaticamente una nuova richiesta; però la simultanea impugnazione rende la seconda iniziativa inefficace.
- Nelle richieste di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante, è opportuno che il PM fornisca motivazione specifica sull'esigenza cautelare collegata all'eventuale incapienza del patrimonio societario o, almeno, elementi giustificativi che giustifichino l'estensione della misura al patrimonio personale.
- Nelle valutazioni di fumus commissi delicti la documentazione come mod. 770 o certificazioni ha peso diverso a seconda che contenga evidenze dirette del rilascio delle certificazioni ai sostituiti; l'assenza di tali elementi può indebolire la prospettazione accusatoria sull'art. 10-bis.
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