Ordinanza n. 264/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della deliberazione della Giunta comunale di Firenze n. DG/2025/00465 del 18.11.2025, avente ad oggetto “Servizi di sharing mobility: conclusione dei servizi di sharing di monopattini elettrici nel territorio del Comune di Firenze”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se incognito, ivi compreso, per quanto di ragione, il parere di regolarità tecnica espresso in data 11.11.2025; e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4.04.2026 - della nota del Comune di Firenze prot. 139833 del 30.03.2026, con la quale, in pretesa applicazione/esecuzione della deliberazione della Giunta comunale di Firenze n. DG/2025/00465 del 18.11.2025, si avvisa Bird Rides Italy s.r.l. “che, qualora in data successiva al 31/03/2026, venissero ancora rinvenuti sul territorio comunale i monopattini di vostra proprietà, questi saranno prelevati dalla Polizia Municipale e introdotti nella Depositeria comunale gestita da SAS in via Allende 18/20 e ivi custoditi a vostre spese”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche se incognito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale di Firenze che dispone la conclusione dei servizi di sharing di monopattini elettrici nel territorio comunale e successiva nota comunale che preannuncia il prelievo e la custodia a spese della società dei monopattini eventualmente rinvenuti dopo il termine stabilito
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con domanda cautelare, la deliberazione della Giunta comunale di Firenze relativa alla conclusione dei servizi di sharing di monopattini elettrici e gli atti connessi, nonché, con motivi aggiunti, la successiva nota comunale recante l’avviso che, dopo il 31 marzo 2026, i monopattini ancora presenti sul territorio sarebbero stati prelevati dalla Polizia Municipale e custoditi a spese della proprietaria. Il testo non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. In sede cautelare il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, anche in relazione ai requisiti di specificità previsti dall’art. 40, comma 1, lettere c) e d), c.p.a., nonché il difetto di interesse. La ricorrente ha allegato il pericolo di pregiudizio derivante dagli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. La valutazione è stata compiuta nei limiti propri della fase cautelare, riservando ogni decisione sull’ammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e sull’eccepito difetto di interesse. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio non ha ravvisato elementi prima facie idonei a fondare una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso, anche alla luce dell’art. 1, comma 75-ter, della legge n. 160/2019. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio allegato dalla società è stato ritenuto generico e ipotetico e comunque privo dei caratteri della gravità e dell’irreparabilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 1.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato la domanda incidentale di sospensione.
art. 40, comma 1, lettere c) e d), c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alle questioni, riservate alla fase di merito, concernenti l’ammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, anche sotto il profilo della specificità.
art. 1, comma 75-ter, legge n. 160/2019
La previsione è stata considerata dal Collegio nel sommario esame del fumus boni iuris, senza che il testo riporti l’interpretazione puntuale della norma.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto impugnato richiede, quanto al fumus boni iuris, elementi prima facie idonei a fondare una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso; in mancanza, la misura può essere negata anche riservando al merito le questioni di ammissibilità.
- Il periculum in mora non è dimostrato da allegazioni generiche e ipotetiche: il pregiudizio deve essere concretamente prospettato e deve presentare caratteri di gravità e irreparabilità.
- La pendenza di questioni relative all’ammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti o al difetto di interesse non impedisce al giudice cautelare di respingere la sospensiva quando, già a un sommario esame, manchino fumus boni iuris e periculum in mora.
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