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Circolare

Circolare numero 24 del 24-05-1995 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per l’anno 1994, nelle circoscrizioni di Adria e Portogruaro si applica la contribuzione previdenziale e assistenziale in misura fissa prevista per gli apprendisti ai contratti di formazione e lavoro. Indica le modalità di regolarizzazione per le imprese che hanno versato aliquote diverse, i termini per le denunce di variazione e le modalità di recupero dei crediti contributivi, oltre agli importi del contributo IVS per il datore di lavoro per il 1994 e per il 1995. Ribadisce inoltre che, in tali circoscrizioni, il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato fino a 32 anni e che l’agevolazione spetta per le assunzioni con decorrenza nell’anno 1994 per tutta la durata del contratto, anche se questo prosegue oltre il 1994.

Agevolazione contributiva per contratti di formazione e lavoro in alcune circoscrizioni del Veneto

Agevolazione contributiva per contratti di formazione e lavoro in alcune circoscrizioni del Veneto

La circolare chiarisce l’applicazione dell’agevolazione contributiva prevista per i contratti di formazione e lavoro nelle circoscrizioni che presentano particolari condizioni occupazionali, con riferimento all’anno 1994. In particolare, vengono individuate le circoscrizioni venete interessate, precisati il limite di età per l’assunzione, gli adempimenti di regolarizzazione contributiva e gli importi dovuti per la quota IVS a carico del datore di lavoro.

Riferimento normativo e circoscrizioni interessate

La disciplina richiamata è l’art. 8, comma 2, della legge 20 dicembre 1990, n. 407, che prevede, per le imprese operanti in circoscrizioni con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale, una contribuzione previdenziale e assistenziale in misura fissa, corrispondente a quella degli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

Per l’anno 1994, il decreto ministeriale 16 marzo 1995, pubblicato nella G.U. n. 113 del 17 maggio 1995, ha individuato in Veneto le seguenti circoscrizioni:

  • sezione circoscrizionale di Adria (Rovigo)
  • sezione circoscrizionale di Portogruaro (Venezia)

Limite di età per il contratto di formazione e lavoro

Nelle circoscrizioni sopra indicate, in base al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino all’età di 32 anni.

Regolarizzazione dei contributi e conguagli

Le imprese operanti nelle circoscrizioni individuate che, a partire dall’1 gennaio 1994, abbiano applicato un’aliquota contributiva diversa da quella agevolata devono presentare i modelli 031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra il 1 gennaio 1994 e il 31 maggio 1995.

Le eventuali differenze contributive a credito possono essere recuperate in detrazione utilizzando il codice causale "128" (rimborso contributi da denunce di variazione), da indicare nell’apposito spazio del modello 031/R in occasione degli adempimenti relativi al mese di giugno 1995. Il versamento di tali adempimenti scade il 20 luglio 1995.

Nel caso in cui le imprese interessate ai conguagli a credito abbiano cessato l’attività, oltre alla presentazione dei modelli 031/R di variazione, è necessario inoltrare una formale richiesta di rimborso dei contributi eccedenti alla sede dell’Ente di Venezia competente per territorio.

Importi del contributo IVS

Ai fini del versamento della quota dei contributi previdenziali, per l’assicurazione I.V.S. amministrata dall’Ente, la circolare indica i seguenti importi della quota a carico del datore di lavoro:

  • per l’anno 1994: L. 3.970 settimanali, pari a L. 662 giornaliere
  • per l’anno 1995: L. 4.160 settimanali, pari a L. 693 giornaliere

Decorrenza dell’agevolazione

La circolare ribadisce che l’agevolazione spetta per le assunzioni aventi decorrenza nell’anno 1994 e che essa continua per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro, anche se il contratto si protrae in un anno successivo nel quale non si verifichi più la stessa situazione occupazionale.

Punti principali

Ambito territoriale e base normativa

La circolare richiama l’art. 8, comma 2, della legge 20 dicembre 1990, n. 407, secondo cui, per le imprese operanti in circoscrizioni con un rapporto tra iscritti alla prima classe nelle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa, pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25 del 1955. Per l’anno 1994 il decreto ministeriale 16 marzo 1995, pubblicato in G.U. n. 113 del 17 maggio 1995, individua in Veneto le circoscrizioni di Adria (Rovigo) e Portogruaro (Venezia).

Limite di età per l’assunzione

Nelle circoscrizioni indicate, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino al compimento dei 32 anni di età.

Regolarizzazione contributiva e denunce di variazione

Le imprese operanti nelle circoscrizioni interessate che, a decorrere dall’1 gennaio 1994, abbiano assolto gli adempimenti contributivi con aliquota diversa devono presentare i modelli 031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra il 1 gennaio 1994 e il 31 maggio 1995. Le eventuali differenze contributive a credito possono essere portate in detrazione tramite il codice causale "128" (rimborso contributi da denunce di variazione), da indicare sul modello 031/R in occasione degli adempimenti relativi al mese di giugno 1995, con versamento in scadenza il 20 luglio 1995.

Imprese cessate e richiesta di rimborso

Se le imprese interessate ai conguagli a credito hanno cessato l’attività, oltre ai modelli 031/R di variazione, devono presentare una formale richiesta di rimborso dei contributi eccedenti alla sede dell’Ente di Venezia competente per territorio.

Importi del contributo IVS a carico del datore di lavoro

Per l’assicurazione IVS amministrata dall’Ente, la quota contributiva a carico del datore di lavoro è indicata in L. 3.970 settimanali, pari a L. 662 giornaliere, per l’anno 1994, e in L. 4.160 settimanali, pari a L. 693 giornaliere, per l’anno 1995.

Decorrenza e durata dell’agevolazione

L’agevolazione compete per le assunzioni con decorrenza nell’anno 1994 e si applica per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro, anche se il contratto scade in un anno successivo nel quale non sia più presente la medesima situazione occupazionale.

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