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Circolare

Circolare numero 145 del 25-5-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ridefinisce l'applicazione dell'art. 5, comma 11, della legge n. 863/1984 sul calcolo della pensione per i periodi di lavoro part-time. Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 12919/93, il computo proporzionale dell'anzianita' contributiva non si limita alle sole trasformazioni del rapporto di lavoro avvenute dopo l'entrata in vigore della legge, ma si applica a tutti i periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985, anche se il part-time e' sorto da una trasformazione anteriore o direttamente fin dall'origine. Le nuove istruzioni valgono per le pensioni in liquidazione e future, e possono essere chiesta la rideterminazione di quelle gia' liquidate non definitive, nei limiti dei termini di decadenza e in assenza di giudicato sfavorevole.

Computo proporzionale della contribuzione nei rapporti di lavoro a tempo parziale ai fini pensionistici

Computo dei periodi part-time ai fini pensionistici

La circolare interviene sull'applicazione dell'art. 5, comma 11, della legge n. 863/1984, che disciplina il calcolo dell'anzianita' contributiva nei casi di alternanza tra lavoro a tempo pieno e lavoro a tempo parziale. Lo scopo e' allineare le istruzioni amministrative all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con effetti sul trattamento pensionistico da liquidare e su quello gia' in essere nei limiti consentiti.

Quadro normativo originario

La disposizione originaria stabilisce che, nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, ai fini della pensione:

  • i periodi di lavoro a tempo pieno sono computati per intero;
  • i periodi di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario effettivamente svolto;
  • la norma opera con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Le istruzioni fornite con la circolare del 24 dicembre 1986 avevano interpretato la norma in senso piu' restrittivo, limitandone l'operativita' ai soli casi di trasformazione del rapporto verificatisi dal 30 ottobre 1984 e escludendo i rapporti part-time originari e le trasformazioni anteriori a tale data.

Intervento della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 12919 del 28 ottobre 1992 - 29 dicembre 1993, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 5, comma 11, non collega l'applicazione del computo proporzionale alla data della trasformazione del rapporto, ma ai "periodi di lavoro" successivi all'entrata in vigore della legge. La circolare evidenzia che tale orientamento e' stato successivamente confermato in altre pronunce della stessa Corte.

Nuovi criteri amministrativi

Alla luce della giurisprudenza, l'ente adotta un criterio applicativo piu' ampio: il meccanismo di computo proporzionale dell'anzianita' contributiva si applica a tutti i periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985, senza distinguere tra:

  • rapporti trasformati da tempo pieno a part-time prima del 30 ottobre 1984;
  • rapporti instaurati direttamente a tempo parziale.

Resta quindi rilevante, ai fini del calcolo, la sola collocazione temporale del periodo part-time rispetto al 6 gennaio 1985.

Ambito di efficacia temporale

Le nuove istruzioni valgono:

  • per le pensioni in corso di liquidazione;
  • per le pensioni di futura liquidazione.

Per le pensioni gia' liquidate, la rideterminazione e' possibile su domanda degli interessati, ma solo se:

  • non e' scaduto, alla data della richiesta, il termine di decadenza per proporre l'azione giudiziaria;
  • non e' intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato.

La circolare non introduce ulteriori condizioni o importi, ma si limita a riallineare l'applicazione amministrativa al principio espresso dalla Corte di Cassazione.

Punti principali

Disciplina originaria e istruzioni del 1986

L'art. 5, comma 11, del D.L. n. 726/1984, convertito nella legge n. 863/1984, prevede che, nei passaggi tra tempo pieno e tempo parziale, l'anzianita' relativa ai periodi full-time sia computata per intero, mentre quella relativa ai periodi part-time sia calcolata proporzionalmente all'orario effettivamente svolto. Nelle istruzioni del 24 dicembre 1986 era stato precisato che tale criterio si applicava ai casi di trasformazione verificatisi dal 30 ottobre 1984 e che restavano esclusi i rapporti part-time sorti ed estinti come tali e le trasformazioni anteriori a tale data.

Orientamento della Corte di Cassazione n. 12919/93

La Corte di Cassazione ha chiarito che la norma non limita l'applicazione del computo proporzionale alle sole trasformazioni del rapporto di lavoro successive alla legge, ma si riferisce piu' in generale ai "periodi di lavoro" successivi all'entrata in vigore della legge stessa. La circolare prende atto di tale interpretazione, confermata in successive pronunce.

Nuovo criterio applicativo

In coerenza con la giurisprudenza, il computo proporzionale dell'anzianita' contributiva deve essere applicato a tutti i periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985, indipendentemente dal momento in cui sia avvenuta la trasformazione da tempo pieno a part-time. Il criterio vale anche per i rapporti instaurati direttamente a tempo parziale.

Effetti sulle pensioni e rideterminazioni

Le nuove istruzioni si applicano d'ufficio alle pensioni in corso di liquidazione e a quelle di futura liquidazione. Per le pensioni gia' liquidate, la rideterminazione puo' avvenire a domanda degli interessati solo se non e' decorso il termine di decadenza per l'azione giudiziaria e se non e' intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato.

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