Circolare numero 143 del 22-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensione di anzianita', introdotta dal 28 settembre 1994, si applica anche ai lavoratori all'estero e alle pensioni in regime internazionale. Vengono precisate le principali deroghe al blocco, con particolare attenzione al cumulo dei contributi per raggiungere i 40 anni, alla cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 1994, alla presentazione della domanda prima del 28 settembre 1994, all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria anteriore a tale data e ai lavoratori privi della vista. Infine, si affronta il caso del preavviso in corso al 28 settembre 1994, rinviando la questione al Ministero del Lavoro in attesa di chiarimenti.
Chiarimenti sulla sospensione delle pensioni di anzianita' per i lavoratori all'estero e relative deroghe
Sospensione delle pensioni di anzianita' per i lavoratori all'estero e deroghe
La circolare fornisce chiarimenti applicativi in merito alla sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensione di anzianita', con specifico riferimento ai lavoratori all'estero e alle posizioni da definire in regime internazionale. Il documento integra le istruzioni gia' impartite con la circolare n. 65 del 6 marzo 1995 e con i precedenti messaggi, precisando l'ambito della sospensione, le deroghe ammissibili e la documentazione richiesta.
Ambito della sospensione temporanea
La circolare stabilisce che la sospensione introdotta a decorrere dal 28 settembre 1994 si applica anche ai lavoratori italiani all'estero. Di conseguenza, fino all'entrata in vigore di un provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, resta sospesa l'applicazione di ogni disposizione che attribuisca il diritto alla pensione di anzianita' con decorrenza nel medesimo periodo.
Deroga per anzianita' contributiva pari a 40 anni
Tra le deroghe al blocco viene chiarito che il requisito dei 40 anni di anzianita' contributiva utile ai fini della misura della pensione puo' essere raggiunto anche mediante cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri previsti dagli accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale. Ai fini del perfezionamento del requisito sono utili tutte le contribuzioni italiane obbligatorie, volontarie, figurative, da riscatto, da ricongiunzione e anche quelle non utili al requisito dei 35 anni per la pensione di anzianita'.
La circolare precisa inoltre che:
- i contributi esteri indicati negli estratti contributivi possono essere considerati se obbligatori, volontari o assimilati;
- i 40 anni possono essere raggiunti anche con il cumulo di periodi italiani non sovrapposti dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni dei lavoratori autonomi, ma solo per liquidare una pensione a carico di una di queste gestioni;
- se i periodi di contribuzione autonoma sono fatti valere all'estero, possono essere totalizzati con quelli dell'assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti anche ai fini della liquidazione a carico di quest'ultima, sempre che non vi sia sovrapposizione;
- quando i 35 anni sono perfezionati esclusivamente con contribuzione italiana, la pensione va liquidata in regime autonomo anche se il requisito dei 40 anni risulta raggiunto sommando contributi esteri.
Deroga per cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 1994
La deroga per i lavoratori che hanno cessato l'attivita' lavorativa dipendente entro il 30 settembre 1994 e' applicabile anche ai dipendenti di datori privati esteri, convenzionati o non convenzionati, purché assoggettati all'obbligo assicurativo del Paese di residenza e in possesso, alla data di cessazione, dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti. Tali requisiti possono essere soddisfatti anche tramite totalizzazione internazionale.
Per dimostrare la cessazione del rapporto e la natura dipendente dell'attivita', ove non risultino dagli atti, e' necessaria:
- una dichiarazione del datore di lavoro;
- l'attestazione del Consolato competente apposta in calce o a margine, che confermi la validita' della dichiarazione secondo le leggi del Paese di rilascio.
L'interessato deve inoltre rendere una dichiarazione di responsabilita' ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, attestando di non essersi rioccupato ne' come dipendente ne' come autonomo, in Italia o all'estero. La circolare precisa che la decorrenza della pensione riconosciuta in base a questa deroga non puo' essere anteriore al 1 gennaio 1995, in forza dell'art. 13 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.
Deroga per domanda di pensione presentata prima del 28 settembre 1994
La deroga spetta anche a chi, cessato dal servizio entro il 30 settembre 1994 e in possesso dei requisiti, abbia presentato domanda di pensione in data anteriore al 28 settembre 1994. E' considerata valida, secondo le regole ordinarie, la domanda inoltrata all'ente previdenziale del Paese convenzionato oppure al Consolato italiano, se il Paese e' non convenzionato. Resta comunque necessaria la prova della cessazione dell'attivita' lavorativa con le stesse modalita' indicate per la deroga precedente.
Deroga per autorizzazione alla prosecuzione volontaria anteriore al 28 settembre 1994
I residenti all'estero, sia in Paesi convenzionati sia non convenzionati, ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione italiana prima del 28 settembre 1994, sono esclusi dal blocco dei pensionamenti di anzianita' alle stesse condizioni previste per i residenti in Italia. Tuttavia, la deroga opera solo se alla data del 28 settembre 1994 gli interessati non svolgevano alcuna attivita' lavorativa, ne' in Italia ne' all'estero.
Deroga per i lavoratori privi della vista
La deroga prevista per i lavoratori privi della vista e' applicabile anche ai lavoratori all'estero. La circolare rinvia alle istruzioni generali gia' emanate con la circolare n. 65 per quanto riguarda la categoria dei destinatari e la documentazione probatoria, ma chiarisce che, in assenza della documentazione delle autorita' italiane, lo stato di non vedente puo' essere comprovato anche da documentazione emessa nel Paese di residenza, purche' analoga a quella richiesta in Italia e accompagnata:
- da certificazione medica dell'istituzione estera competente;
- oppure, nei Paesi non convenzionati o nei Paesi convenzionati i cui organismi non sono tenuti agli accertamenti, da certificazione del Consolato italiano competente.
Quesito sul periodo di preavviso
Infine, la circolare affronta il dubbio interpretativo relativo alla deroga per i lavoratori che, al 28 settembre 1994, avevano in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro. Poiche' la disposizione dell'art. 13, comma 4, lettera c), della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e' formulata in modo generico, la questione e' stata sottoposta al Ministero del Lavoro. Nell'attesa del parere, le sedi devono tenere in apposita evidenza le pratiche interessate, comprese quelle per le quali sia gia' stato adottato un provvedimento di reiezione.
Chiarimento sul significato di "lavoratori italiani"
Dai precedenti messaggi richiamati in circolare emerge inoltre che, per l'applicazione della deroga in favore dei lavoratori all'estero, l'espressione "lavoratori italiani" va intesa come riferita ai lavoratori cittadini italiani. La deroga non puo' quindi essere estesa a soggetti privi della cittadinanza italiana, anche se abbiano contribuzione utile in Italia e possano maturare il diritto alla prestazione in base a convenzioni internazionali.
Punti principali
Applicazione del blocco anche ai lavoratori all'estero
La sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensione di anzianita', prevista dalle norme succedutesi dal 1994, riguarda anche i lavoratori all'estero. Pertanto, dal 28 settembre 1994 e fino all'entrata in vigore di un provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, non puo' trovare applicazione alcuna disposizione che preveda il diritto a pensione di anzianita' con decorrenza in tale periodo.
Deroga dei 40 anni di anzianita' contributiva
La deroga al blocco per chi raggiunge almeno 40 anni di contribuzione utile puo' essere riconosciuta anche tramite cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri previsti da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale. Sono utili tutti i contributi italiani obbligatori, volontari, figurativi, da riscatto, da ricongiunzione e anche quelli non utili ai fini del requisito dei 35 anni. Se i 40 anni sono raggiunti con periodi contributivi esteri, questi possono essere totalizzati con quelli italiani non sovrapposti; resta pero' fermo che, se i 35 anni sono perfezionati solo con contribuzione italiana, la pensione va liquidata in regime autonomo.
Deroga per cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 1994
La deroga si applica anche ai dipendenti privati di datori esteri, convenzionati o non convenzionati, soggetti all'obbligo assicurativo del Paese di residenza, purché alla data di cessazione siano in possesso dei requisiti contributivi e assicurativi. La cessazione e la natura subordinata del rapporto devono essere documentate con dichiarazione del datore di lavoro e attestazione del Consolato competente; l'interessato deve inoltre dichiarare di non essersi rioccupato come dipendente o autonomo, in Italia o all'estero. La decorrenza della pensione non puo' essere anteriore all'1 gennaio 1995.
Domanda di pensione presentata prima del 28 settembre 1994
La deroga opera anche per chi, avendo cessato il servizio entro il 30 settembre 1994 e possedendo i requisiti, ha presentato la domanda di pensione prima del 28 settembre 1994. E' valida la domanda presentata all'ente previdenziale del Paese convenzionato oppure al Consolato italiano se il Paese non e' convenzionato. Rimane necessario provare la cessazione del rapporto di lavoro con le modalita' previste per la precedente deroga.
Autorizzazione alla prosecuzione volontaria anteriore al 28 settembre 1994
I residenti all'estero, in Paesi convenzionati o non convenzionati, ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione italiana prima del 28 settembre 1994, sono esclusi dal blocco alle stesse condizioni previste per i residenti in Italia. La deroga opera solo se gli interessati non svolgevano alcuna attivita' lavorativa, ne' in Italia ne' all'estero, alla data del 28 settembre 1994.
Lavoratori privi della vista
La deroga per i lavoratori privi della vista si applica anche ai lavoratori all'estero. Se manca la documentazione rilasciata dalle autorita' italiane, lo stato di non vedente puo' risultare da documenti analoghi emessi nel Paese di residenza, accompagnati da certificazione medica dell'istituzione estera competente oppure, nei Paesi non convenzionati o nei casi in cui gli organismi esteri non siano tenuti agli accertamenti, da attestazione del Consolato italiano.
Preavviso in corso al 28 settembre 1994
Alcune sedi hanno chiesto chiarimenti sulla deroga per i lavoratori che alla data del 28 settembre 1994 avevano in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro. Poiche' la norma e' formulata in modo generico, la questione e' stata sottoposta al Ministero del Lavoro; nel frattempo le sedi devono tenere in evidenza le pratiche interessate, comprese quelle gia' definite con provvedimento di reiezione.
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