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Circolare

Circolare numero 146 del 25-5-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti dell'art. 6, comma 19, del D.L. 7 aprile 1995, n. 105, che proroga i trattamenti a favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali/internazionali. Per finanziare tali oneri viene esteso agli anni 1995 e 1996 il contributo speciale già previsto dal D.L. n. 199/1993, con obbligo contributivo dell'1,30% a decorrere dall'1 gennaio 1995, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore. La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative per la regolarizzazione dei mesi pregressi tramite modello DM10/2, indicando codici, modalità di esposizione e termini di versamento, nonché la maggiorazione per interessi legali.

Proroga trattamenti per spedizionieri e magazzini generali e contributo speciale 1,30% per il 1995-1996

Proroga dei trattamenti e finanziamento mediante contributo speciale

La circolare commenta l'art. 6, comma 19, del D.L. 7 aprile 1995, n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995. La disposizione proroga i trattamenti già previsti per i dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali/internazionali, richiamando la disciplina introdotta dal D.L. 21 giugno 1993, n. 199, convertito dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e già oggetto di precedente proroga con il D.L. 25 febbraio 1995, n. 55.

Ambito soggettivo

La misura riguarda le aziende del settore già individuate dall'1 gennaio 1993 con il codice di autorizzazione "2X". Il riferimento operativo è quindi ai datori di lavoro che rientrano nelle categorie sopra indicate e che sono tenuti agli adempimenti contributivi connessi alla proroga dei trattamenti.

Decorrenza e misura dell'obbligo contributivo

Per finanziare gli oneri derivanti dalla proroga, il decreto estende agli anni 1995 e 1996 l'obbligo relativo al contributo speciale previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 199/1993, contributo scaduto il 31 dicembre 1994. La circolare precisa che, a decorrere dall'1 gennaio 1995, è dovuto il contributo dell'1,30%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore.

Regolarizzazione dei mesi pregressi

Le imprese interessate possono regolarizzare il contributo dell'1,30% entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993.

Gli importi dovuti per i mesi già trascorsi devono essere maggiorati degli interessi al tasso legale, calcolati come segue:

  • per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1995: dal 21 maggio 1995 fino alla data del versamento;
  • per i mesi di maggio e giugno 1995: dalle rispettive scadenze fino alla data del versamento.

Modalità di compilazione del modello DM10/2

Per la regolarizzazione, le aziende devono utilizzare il modello DM10/2 e indicare gli importi nei quadri "B-C" con le seguenti modalità:

  • contributo speciale dei mesi pregressi: dicitura "CONTR. SPED. DL 105/95" e codice di nuova istituzione "M174";
  • interessi legali: dicitura "ONERI ACCESS." e codice "Q900".

La circolare precisa che, per tali esposizioni, non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Conseguenze delle regolarizzazioni tardive

Ogni regolarizzazione effettuata oltre il termine previsto è soggetta alla disciplina sanzionatoria applicabile ai ritardati versamenti.

Punti principali

Proroga dei trattamenti per il settore spedizioni e magazzini generali

L'art. 6, comma 19, del D.L. 7 aprile 1995, n. 105 proroga i trattamenti previsti per i dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali/internazionali, già contemplati dal D.L. n. 199/1993 e già prorogati dal D.L. n. 55/1995.

Copertura finanziaria tramite contributo speciale

Per far fronte agli oneri della proroga, il decreto estende agli anni 1995 e 1996 gli obblighi relativi al contributo speciale di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 199/1993, il cui precedente termine era scaduto il 31 dicembre 1994.

Decorrenza e misura del contributo

Dal 1° gennaio 1995 è dovuto il contributo nella misura dell'1,30%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore, dalle aziende del settore già individuate con il codice di autorizzazione "2X".

Regolarizzazione dei mesi pregressi

Le imprese interessate possono regolarizzare il contributo entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Gli importi dovuti per i mesi precedenti devono essere maggiorati degli interessi al tasso legale secondo i criteri indicati per i mesi da gennaio ad aprile 1995 e da maggio a giugno 1995.

Modalità operative nel modello DM10/2

Il contributo speciale va esposto nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 con la dicitura "CONTR. SPED. DL 105/95" e il nuovo codice "M174". Gli interessi legali vanno indicati separatamente con la dicitura "ONERI ACCESS." e il codice "Q900". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Effetti delle regolarizzazioni tardive

Le eventuali regolarizzazioni effettuate oltre il termine indicato ricadono nella disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

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