Circolare numero 147 del 25-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come calcolare la "retribuzione non corrisposta" quando vi sia mancata iscrizione o mancato versamento alla Cassa edile, ai fini della perdita delle agevolazioni contributive e della fiscalizzazione degli oneri sociali. Precisa che, per tale calcolo, vanno considerati sia gli accantonamenti dovuti per ferie, gratifica e riposi annui sia le altre contribuzioni dovute alla Cassa, con una distinzione importante: se le somme per ferie, gratifica e riposi annui sono state già corrisposte direttamente al lavoratore o accantonate presso un istituto di credito, allora la quota da considerare come retribuzione non corrisposta si riduce ai soli contributi dovuti alla Cassa.
Determinazione della retribuzione non corrisposta in caso di mancata iscrizione alla Cassa edile ai fini della riduzione di sgravi e fiscalizzazione
Determinazione della retribuzione non corrisposta in caso di mancata iscrizione alla Cassa edile
La circolare fornisce chiarimenti operativi sul calcolo della "retribuzione non corrisposta" nei casi di mancata iscrizione o di omessi versamenti alla Cassa edile. Il chiarimento è rilevante ai fini della riduzione o perdita delle agevolazioni contributive, in particolare della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi per il Mezzogiorno.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama quanto già precisato con la circolare n. 293 dell'8.11.1994 e si fonda sugli artt. 6, comma 9, e 7, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389. In base a tali disposizioni, gli omessi versamenti alle casse edili determinano l'esclusione dai benefici contributivi. La disciplina viene però letta alla luce del criterio mitigatore introdotto dall'art. 4 della legge 20.5.1993, n. 151, secondo cui, nei casi di denuncia di giornate o orari inferiori a quelli effettivi, oppure di denuncia e/o corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle dovute, la perdita delle riduzioni non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
Nozione di retribuzione non corrisposta per le casse edili
Ai fini specifici degli obblighi verso la Cassa edile, la "retribuzione non corrisposta" deve essere determinata sommando due componenti:
- gli accantonamenti dovuti alla Cassa per ferie, gratifica e riposi annui, che sono imponibili per l'intero ammontare ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 166/1991;
- le altre contribuzioni dovute dal datore di lavoro alla Cassa, richiamate anche dalla circolare n. 125 del 5.6.1990.
La circolare precisa che, pur essendo queste ultime imponibili soltanto nella misura del 15% ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 166/1991, esse devono essere considerate per intero nel calcolo della retribuzione non corrisposta. La ragione è che tali somme concorrono, tramite la Cassa, a formare il trattamento economico complessivo del lavoratore e, sotto il profilo sistematico, incidono sulle condizioni di concorrenza e sul costo del lavoro.
Ipotesi di pagamento diretto o accantonamento alternativo
La circolare introduce una precisazione importante: se il datore di lavoro ha già corrisposto direttamente al lavoratore le somme relative a ferie, gratifica e riposi annui, oppure le ha accantonate presso un istituto di credito, tali importi non devono più essere inclusi nella retribuzione non corrisposta. In questa ipotesi, la quota da assumere a base del calcolo è limitata ai soli contributi dovuti alla Cassa di cui alla lettera b), cioè alle altre contribuzioni a carico del datore di lavoro.
Indicazioni sui recuperi per periodi anteriori
Il documento non disciplina in modo definitivo i recuperi per i periodi anteriori al novembre 1994. Su questo punto viene infatti fatta riserva di successive comunicazioni, con rinvio a quanto già indicato nel messaggio n. 05332 del 3.12.1994.
Punti principali
Premessa normativa e principio generale
La circolare si colloca nel solco della circolare n. 293 dell'8.11.1994 e richiama gli artt. 6, comma 9, e 7, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389. In caso di omessi versamenti alle casse edili, è prevista l'esclusione dalle agevolazioni per fiscalizzazione degli oneri sociali e dagli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, secondo il criterio mitigato introdotto dall'art. 4 della legge 20.5.1993, n. 151.
Criterio di limite della sanzione
La norma richiamata stabilisce che, nelle ipotesi di denuncia di lavoratori per giornate o orari inferiori a quelli effettivi oppure di denuncia e/o corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, la perdita delle riduzioni contributive non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
Definizione di retribuzione non corrisposta per la Cassa edile
Ai fini dell'applicazione della norma, il concetto di "retribuzione non corrisposta" riferito agli obblighi connessi all'iscrizione alla Cassa edile comprende la somma di due elementi: gli accantonamenti dovuti alla Cassa per ferie, gratifica e riposi annui, e le altre contribuzioni dovute dal datore di lavoro alla Cassa.
Trattamento degli accantonamenti per ferie, gratifica e riposi annui
Gli accantonamenti dovuti per ferie, gratifica e riposi annui sono imponibili per il loro intero ammontare ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 166/1991. Nonostante ciò, ai fini della determinazione della retribuzione non corrisposta, essi devono essere integralmente ricompresi nel calcolo.
Trattamento delle altre contribuzioni dovute alla Cassa
Le altre contribuzioni dovute a carico del datore di lavoro alla Cassa edile sono imponibili nella misura del 15% ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 166/1991. Tuttavia, agli effetti del calcolo della retribuzione non corrisposta, esse devono essere considerate per intero, poiché concorrono a determinare tramite la Cassa il trattamento economico complessivo del lavoratore e incidono sul costo del lavoro e sulla concorrenza tra imprese.
Ipotesi di pagamento diretto o accantonamento presso istituto di credito
Qualora l'azienda abbia già corrisposto direttamente al lavoratore le somme relative a ferie, gratifica e riposi annui, oppure le abbia accantonate presso un istituto di credito, la quota di retribuzione non corrisposta connessa alla mancata iscrizione alla Cassa edile è individuata nei soli contributi di cui alla lettera b), cioè nelle altre contribuzioni dovute alla Cassa.
Recuperi per periodi anteriori al novembre 1994
La circolare rinvia a successive comunicazioni per quanto riguarda i recuperi relativi ai periodi anteriori al novembre 1994, con riferimento a quanto già comunicato con messaggio n. 05332 del 3.12.1994.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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