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Ordinanza

Ordinanza n. 1120/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR n. 746/2026, limitatamente all’omessa liquidazione delle spese di lite in favore della parte controinteressata vittoriosa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

È stata proposta istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 746/2026. Il dispositivo della sentenza aveva omesso di liquidare le spese di lite in favore della parte controinteressata vittoriosa, benché la motivazione avesse stabilito che le spese seguivano la soccombenza. L’errore è stato dedotto ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l’errore materiale, consistente nella mancata corrispondenza tra la motivazione e il dispositivo della sentenza quanto alla liquidazione delle spese in favore della parte controinteressata. Ha quindi corretto il dispositivo della sentenza n. 746/2026, disponendo che, successivamente alla liquidazione di euro 1.500,00 oltre accessori di legge con distrazione, si legga anche la condanna al pagamento, in favore della parte controinteressata, di euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    correzione di errore materiale

    Consente la correzione dell’errore materiale contenuto nella pronuncia, quando vi sia una non corrispondenza emendabile tra motivazione e dispositivo.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede gli adempimenti di annotazione della correzione da parte della Segreteria.

Massime di principio

  • La mancata riproduzione nel dispositivo di una statuizione sulle spese di lite chiaramente affermata nella motivazione integra un errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a., quando la correzione non richieda una nuova valutazione decisoria.
  • Il giudice può correggere il dispositivo di una sentenza per renderlo coerente con la motivazione, inserendo la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa già individuata secondo il principio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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