Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 629/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento unico n. 68 del 3.11.2021 (doc. 1) - pratica SUAPE n° 356303, avente ad oggetto l'avvio dell' ATTIVITÀ DI FRANTUMAZIONE, LAVAGGIO E CLASSIFICAZIONE MATERIALI PER LA PRODUZIONE D'INERTI PER CONGLOMERATI E MANUFATTI da parte dell'impresa Impresa Individuale Murgia Renato, nonché del presupposto verbale della conferenza di servizi; - degli atti di assenso, in qualunque modo espressi e ad oggi non conosciuti, relativi al procedimento connesso avviato con codice univoco SUAPE 00697030914-16122021-0934.409771, Prot. n° 11081 del 27/12/2021 relativo alla REALIZZAZIONE DI MURI, PLATEE, RECINZIONE E CANCELLO, integrato con comunicazione del 25/02/2022, avente ad oggetto la SISTEMAZIONE DEL TERRENO CON REALIZZAZIONE DI MURI PER LA POSA DEL FRANTOIO AUTORIZZATO con provvedimento unico n. 68 del 03/11/2021, realizzazione di platee, riconfinamento del lotto con posizionamento sul confine di una recinzione e installazione di cancello d'ingresso; - per quanto occorrer possa della relazione tecnica Prot. n. 1656 del 28/02/2022 (doc. 2) a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tertenia, e i consequenziali provvedimenti non conosciuti attraverso i quali è stata consentita alla controinteressata la RIPRESA DEI LAVORI SOSPESI con ordinanza n. 14 del 24.1.2022; - dell'ordinanza n° 18 del 9.02.2022, non conosciuta nel suo contenuto, avente ad oggetto: “REVOCA SOSPENSIONE LAVORI” con la quale è stata revocata l'ordinanza di sospensione dei lavori n°14 del 24.01.2022; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali anche non conosciuti.

Giustizia amministrativa202200164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento unico SUAPE n. 68 del 3 novembre 2021, relativo all’avvio di un’attività di frantumazione, lavaggio e classificazione di materiali inerti in zona agricola, nonché gli atti connessi relativi alla realizzazione di muri, platee, recinzione e cancello e alla ripresa dei lavori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario agricolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’autorizzazione SUAPE e gli atti conseguenti deducendo il travisamento del contributo di ARPAS sulla gestione delle terre e rocce da scavo; l’incompatibilità urbanistica dell’impianto con la sottozona agricola E2c e la violazione dell’art. 4 del D.A. n. 2266/U del 1983; l’illegittimità delle opere accessorie assentite; la carenza di istruttoria in materia di scarichi idrici e tutela archeologica; nonché la contraddittorietà dell’azione amministrativa, culminata nella revoca della sospensione dei lavori. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di interesse e sostenuto la compatibilità dell’impianto con la zona agricola, valorizzandone la mobilità, l’assenza di cubature edilizie in senso stretto, la qualificazione manifatturiera dell’attività e il funzionamento a circuito chiuso. Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere in ragione della vicinitas qualificata e del pregiudizio specifico prospettato per l’equilibrio ambientale e territoriale dell’area.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo concreto e attuale l’interesse del ricorrente, e ha accolto il ricorso per l’incompatibilità urbanistica dell’intervento e per il travisamento del contributo ARPAS. La sottozona E2c è destinata ad aree di primaria importanza per la produzione agricola; l’art. 18.2 delle NTA consente interventi funzionali alla conduzione del fondo, alle attività agricole o a quelle oggettivamente connesse. L’attività di frantumazione, lavaggio e classificazione di inerti, autonoma rispetto alla coltivazione e funzionalmente produttiva, è estranea a tali finalità. La mobilità dell’impianto e l’assenza di cubature non sono decisive, poiché rilevano la destinazione funzionale dell’insediamento e le opere necessarie — piazzali, platee, bacini di decantazione, muri, recinzione e cancello — incompatibili con la vocazione agricola dell’area. Non è applicabile la deroga dell’art. 4 del D.A. n. 2266/U del 1983, perché non è stata dimostrata l’impossibilità oggettiva di localizzare l’impianto altrove; inoltre, il PUC individua una sottozona D03 destinata alla produzione di inerti, sicché la localizzazione in zona agricola non può essere autorizzata mediante un titolo SUAPE privo di efficacia di variante. Il contributo ARPAS, formalmente denominato “Rigetto pratica” e motivato dalla mancanza di documentazione essenziale sulle terre e rocce da scavo, è stato illegittimamente reinterpretato come parere negativo superabile con prescrizioni e produzione documentale successiva. La documentazione doveva essere acquisita e valutata prima del rilascio del titolo. Il provvedimento è quindi viziato anche da travisamento del presupposto e difetto di istruttoria. L’annullamento si estende in via derivata agli atti consequenziali, inclusi gli assensi edilizi per muri, platee, recinzione e cancello, la relazione tecnica comunale e l’ordinanza di revoca della sospensione dei lavori. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 18.2 N.T.A. del P.U.C. di Tertenia

    consente l’edificazione soltanto ove necessaria alla conduzione del fondo, all’esercizio delle attività agricole e di quelle a esse connesse

    La disposizione conforma l’utilizzo edificatorio e funzionale del suolo, non limitandosi a vietare specifiche tipologie edilizie; in zona agricola sono ammissibili soltanto interventi asserviti alla conduzione agricola o ad attività oggettivamente connesse.

  • art. 4 D.A. n. 2266/U del 1983

    ammette in zona agricola soltanto attrezzature e impianti di carattere particolare che, per la loro natura, non possano essere localizzati in altre zone omogenee

    La deroga ha carattere eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente; richiede la rigorosa dimostrazione dell’impossibilità oggettiva di una diversa localizzazione, non sostituibile da esigenze di convenienza o immediata praticabilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nelle zone agricole disciplinate da strumenti urbanistici che ammettono interventi soltanto funzionali alla conduzione del fondo o ad attività agricole connesse, la compatibilità urbanistica deve essere valutata in base alla concreta destinazione funzionale dell’insediamento e non alla classificazione economica dell’attività, alla sua amovibilità o alla mancanza di cubature edilizie in senso stretto.
  • Un impianto tecnicamente mobile può risultare urbanisticamente stabile quando è destinato a un’attività produttiva continuativa e richiede opere permanenti o sistemazioni del sito, quali piazzali, platee, bacini, muri di contenimento, recinzioni e accessi; tali opere devono essere coerenti con la destinazione urbanistica dell’area.
  • La deroga che consente in zona agricola impianti non agricoli non opera sulla base della mera indisponibilità contingente di aree produttive o di esigenze di convenienza, ma richiede la dimostrazione rigorosa che l’impianto, per la propria natura, non possa essere localizzato in altre zone omogenee; una specifica destinazione produttiva prevista dal piano costituisce elemento contrario alla deroga.
  • Un apporto tecnico sfavorevole, motivato dalla mancanza di documentazione essenziale necessaria per le verifiche di competenza, non può essere reinterpretato dall’amministrazione come assenso condizionato alla produzione postuma della documentazione; gli elementi istruttori indispensabili devono essere acquisiti e valutati prima del rilascio del titolo.
  • Quando l’amministrazione richiama espressamente nel provvedimento finale un parere o atto tecnico tardivo, non può poi sottrarsi al relativo contenuto qualificandolo come irrilevante per tardività; se lo rielabora e lo pone a fondamento della decisione, la legittimità di tale rielaborazione è sindacabile e l’errata qualificazione può integrare travisamento e difetto di istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieDestinazioni d'uso e zone omogeneeTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.