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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05760/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000, per Zhaoyang) e per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000, per entrambi). Le censure principali riguardano: 1) la mancata assunzione di prove decisive (testimoni ammessi e poi non escussi) e la compressione del diritto di difesa; 2) la mancata valutazione dell'estratto conto della società cinese ZHUCHENG che, secondo la difesa, ridimensionerebbe il volume d'affari; 3) l'irrilevanza data alla dichiarazione congiunta che escluderebbe l'omessa dichiarazione; 4) l'insufficiente motivazione circa la sussistenza del pericolo concreto di inefficacia dell'azione esecutiva in presenza del fondo patrimoniale e dell'elemento soggettivo di fraudolenza; 5) profili di illegittimità della confisca (distinzione tra confisca per equivalente e confisca prevista dall'art. 240 c.p. e limiti dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000); 6) carenze motivazionali sugli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi: ha ritenuto inammissibili la maggior parte delle censure relative alla prova, ai testi non escussi e all'estratto conto cinese per difetto di specificità e di autosufficienza; ha invece annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta) nei confronti di entrambi i LIU, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, perché la motivazione dei giudici di merito non aveva adeguatamente investigato e motivato se e in quale misura la costituzione del fondo patrimoniale fosse concretamente idonea a rendere inefficace o a ostacolare il recupero del credito erariale e se sussistesse il dolo specifico. Per il resto (reato continuato di omessa dichiarazione a carico di Zhaoyang) il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le relative condanne restano impregiudicate. Le doglianze sulla confisca e sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute assorbite dalla parziale riforma.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11

    Per integrare il reato di sottrazione fraudolenta l'accertamento richiede non solo l'atto dispositvo (es. costituzione di fondo patrimoniale) ma la prova che tale segregazione sia concretamente idonea e finalizzata a impedire o ostacolare la soddisfazione del credito erariale e che sussista il dolo specifico di frode; il giudice deve motivare sulla effettiva incidenza del patrimonio separato sulla recuperabilità del credito.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    Norma contestata per omessa dichiarazione (IRPEF/IVA); nel caso di specie le censure su prova e testi sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, con conferma delle valutazioni di merito.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    Regola i limiti di aggressione del valore degli immobili ai fini tributari; la Corte richiama che la disciplina riguarda il valore degli immobili rispetto al debito e non automaticamente l'esclusione dalla confisca.

  • cod. pen., art. 240

    Richiamata in relazione alla confisca; la Corte segnala che devono esser chiariti i presupposti per applicare confisca per equivalente e/o confisca prevista dall'art. 240, evitando confusione tra "mezzo" e "profitto" del reato.

  • cod. civ., artt. 167 e 170

    Norme sul fondo patrimoniale e sull'aggredibilità dei beni per debiti inerenti all'interesse della famiglia; la giurisprudenza civile afferma l'ammissibilità di misure esecutive su beni del fondo quando i debiti risultano inerenti agli interessi familiari o il creditore ignori la loro estraneità, e ciò rileva nella valutazione della idoneità del fondo a eludere creditori.

  • cod. proc. pen., art. 581

    Principio di specificità nell'impugnazione dell'ordine di revoca di prove testimonali ammesso in merito: il ricorrente deve illustrare perché la deposizione revocata sarebbe stata decisiva e rilevante per la decisione.

Massime di principio

  • La sola costituzione formale di un fondo patrimoniale non costituisce automaticamente sottrazione fraudolenta: occorre provare che la segregazione patrimoniale sia concretamente idonea a rendere inefficace, in tutto o in parte, il recupero del credito erariale e che vi sia dolo specifico.
  • In Cassazione le censure relative a documenti o testimonianze non prodotti in sede di merito sono spesso dichiarate inammissibili se il ricorso non è autosufficiente e non indica con precisione le prove mancanti e il loro valore decisivo.
  • Per contestare in modo efficace la ricostruzione del volume d'affari basata su conti esteri, il ricorrente deve allegare e documentare esattamente gli estratti conto o spiegare puntualmente come le prove rimosse avrebbero inciso sulle risultanze probatorie.
  • Il giudice di merito, quando valuta atti dispositivi come fondi patrimoniali vicino ad accertamenti fiscali, deve motivare espressamente perché tali atti rendono concretamente più difficoltosa o impossibile l'esazione; senza questa motivazione la condanna per art. 11 è vulnerabile.
  • Le contestazioni sulla revoca di testi necessitano di illustrare specificamente la rilevanza delle loro dichiarazioni; affermazioni generiche sulla compressione del diritto di difesa sono normalmente insufficienti in sede di legittimità.
  • Le questioni relative alla confisca richiedono chiara distinzione tra beni profitto del reato, beni utilizzati per commettere il reato e il valore aggredibile ai fini dell'art. 12-bis: la motivazione deve descrivere il nesso tra il bene e il reato o il debito tributario.

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