Sentenza n. 14517/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 6748/2025, pubblicata il 10 giugno 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 11907/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 6748/2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, per il valore corrispondente al beneficio perduto, oltre interessi o rivalutazione. Ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o dimostrare l’avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua regolare notificazione all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni. In assenza di prova dell’adempimento o di chiarimenti da parte del Ministero, il giudice ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, precisando che i presupposti della pretesa riconosciuta dal titolo non sono più sindacabili in sede di ottemperanza. Ha assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato, sin d’ora, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine ministeriale e previa richiesta della ricorrente. Non è stata applicata la penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione della persistente inerzia amministrativa e del numero di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce presupposto per procedere all’esecuzione forzata e, nel caso deciso, per proporre il giudizio di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal titolo giudiziale quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato fino al soddisfacimento.
art. 114 c.p.a.
Consente, in caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, la nomina preventiva di un commissario ad acta incaricato di dare attuazione al giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine prefissato.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa definitivamente riconosciuta dal giudicato; il controllo è limitato alla verifica dell’adempimento e alla concreta attuazione del comando giudiziale.
- La mancata dimostrazione dell’adempimento da parte dell’amministrazione, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, giustifica l’accoglimento della domanda di ottemperanza quando l’amministrazione non fornisca chiarimenti o documentazione sull’esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire previa richiesta della parte e dopo l’infruttuosa scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere negata quando, allo stato, non risultino sussistenti i relativi presupposti, restando possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.
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