Sentenza n. 7621/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte D''''Appello di Roma depositato in data 1.06.2017, a definizione del procedimento iscritto al nr. di R.G.V.G. 51043/2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Roma che aveva riconosciuto un’equa riparazione per irragionevole durata del processo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore Pinto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Roma, adottato ai sensi della legge n. 89/2001, con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di euro 1.600, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per violazione dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU sotto il profilo della durata irragionevole del processo. Il ricorso è stato notificato il 28 dicembre 2023. Nel corso del giudizio il Ministero ha inviato, soltanto il 4 novembre 2024 e quindi dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso, la specifica di pagamento della sorte capitale riconosciuta dal decreto. Il ricorrente ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese per soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che tale esito ricorre quando l’interesse del ricorrente è stato pienamente soddisfatto mediante il conseguimento del bene della vita richiesto, anche per effetto di determinazioni successivamente adottate dalla pubblica amministrazione. Nel caso concreto, l’amministrazione ha adottato un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Giustizia poiché il pagamento è intervenuto solo dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 6 § 1 CEDU
violazione dell'art. 6 § 1 della C.E.D.U. sotto il profilo della irragionevole durata
La norma è richiamata quale parametro della violazione della ragionevole durata del processo accertata dal decreto della Corte d’Appello.
l. 89/2001
La legge costituisce la base normativa del procedimento per l’equa riparazione riconosciuta dalla Corte d’Appello.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la cessazione della materia del contendere ricorre quando il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito, anche attraverso un provvedimento o comportamento sopravvenuto dell’amministrazione, tale da rendere inutiliter data la prosecuzione del giudizio.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempie dopo la proposizione e l’iscrizione a ruolo del ricorso, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese, valutata secondo il criterio della soccombenza virtuale e della riferibilità causale del giudizio al ritardo nell’adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →