Cassazione Penale, Ordinanza n. 05857/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello del 20 gennaio 2025. Dall'ordinanza emerge che la doglianza censurava, in sostanza, la ricostruzione del fatto operata nei gradi di merito, offrendo una lettura riduttiva della condotta contestata. La Corte rileva però che il motivo era generico e sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua. In fatto, la condotta descritta in sentenza consisteva in una richiesta telefonica con toni alterati, anticipatrice dell'arrivo dell'imputato in ambulatorio, tale da aver effettivamente allarmato il sanitario e poi sfociata in una pretesa violenta con idoneità coartante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono elementi per ritenere che la decisione abbia inciso nel merito sulla responsabilità già affermata nei precedenti gradi di giudizio; il ricorso è stato respinto per inammissibilità dovuta a genericità e ripetitività delle censure.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già affrontate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di una lettura alternativa e riduttiva della condotta, quando contrasta con la ricostruzione fattuale congruamente motivata in sentenza, non integra di per sé un motivo idoneo a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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