Cassazione Civile, Ordinanza n. 25351/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un farmacista dipendente agiva per ottenere, da un lato, il riconoscimento dell'inquadramento superiore e delle relative differenze retributive per le mansioni di direttore di farmacia/succursale svolte nei periodi estivi a partire dal 2003, e dall'altro il risarcimento del danno da demansionamento per i periodi in cui era stato adibito a mansioni inferiori. Il Tribunale aveva riconosciuto il superiore inquadramento dal 1 settembre 2003; la Corte d'appello aveva invece limitato la tutela al solo diritto a una maggiorazione retributiva per il lavoro domenicale nei mesi estivi, escludendo il livello superiore. In Cassazione il lavoratore deduceva: (1) violazione dell'art. 2103 c.c. e della disciplina collettiva di settore, sostenendo che l'assegnazione alle mansioni superiori non era mera sostituzione di lavoratore assente e che i periodi di svolgimento delle funzioni di direttore di succursale, cumulati nel medesimo rapporto, superavano il tempo utile per il riconoscimento del livello superiore; (2) conseguente violazione delle norme su inadempimento e risarcimento, deducendo che, se fosse stato riconosciuto il superiore inquadramento, sarebbe riemersa la questione del demansionamento e dei danni patiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la sussunzione operata dalla Corte d'appello. Ha affermato che, nel caso concreto, non si trattava di una sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ma di reiterate assegnazioni alle mansioni di direttore di farmacia succursale nell'ambito di un unico rapporto continuativo; tali periodi andavano quindi valutati cumulativamente ai fini dell'art. 2103 c.c. e della contrattazione collettiva vigente nel 2003. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo, perché subordinato al mancato riconoscimento del superiore inquadramento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di corretto inquadramento e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
ratione temporis vigente; attualmente vigente; co. 7
la disciplina delle mansioni superiori va applicata tenendo conto del concreto assetto delle assegnazioni nel rapporto unitario; non è corretto ricondurre alla sostituzione di un lavoratore assente una reiterata e programmata adibizione a mansioni superiori in periodi successivi, ai fini del riconoscimento della promozione automatica e del superiore inquadramento.
art. 66 della legge n. 190 del 1985
richiamato come norma ratione temporis applicabile alla disciplina delle mansioni superiori nel settore farmaceutico.
art. 4 del CCNL per i dipendenti delle farmacie private del 25 ottobre 2000
la declaratoria del livello 1° S comprende il direttore di farmacia succursale; per il suo riconoscimento occorre fare riferimento ai periodi di effettivo svolgimento delle mansioni superiori e al cumulo dei periodi nel rapporto unico.
art. 6 della legge n. 190 del 1985
richiamato quale fonte rilevante per la disciplina del riconoscimento delle mansioni superiori nel periodo considerato.
artt. 1362, 1363, 1367 c.c.
evocati dal ricorrente per sostenere una corretta interpretazione sistematica della disciplina contrattuale collettiva del settore farmaceutico.
artt. 1218, 1223, 2043 e 2059 c.c.
richiamati in via subordinata per il profilo risarcitorio relativo al lamentato demansionamento.
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
richiamati in relazione alla prova del demansionamento e del danno conseguente.
art. 115, comma 1, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle risultanze processuali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori, il giudice deve sussumere la fattispecie concreta nella disciplina vigente nel periodo in cui le mansioni sono state effettivamente svolte, senza sovrapporre impropriamente regole successive o fattispecie non pertinenti.
- Quando il rapporto di lavoro è unico e continuativo, le ripetute assegnazioni a mansioni superiori non vanno esaminate isolatamente, ma possono e devono essere cumulate se ciò rileva per il superamento del periodo utile alla promozione automatica previsto dalla disciplina applicabile.
- La mera ripetizione di incarichi superiori non basta da sola a fondare il cumulo se manca una programmazione iniziale o una predeterminazione utilitaristica del datore; tuttavia, se dagli atti emerge che l'assetto lavorativo era organizzato in modo sistematico e programmato, tale elemento può rilevare in senso favorevole al lavoratore.
- Non è corretto qualificare come sostituzione di lavoratore assente una prestazione che consista, invece, nell'attribuzione periodica e programmata di un incarico superiore in un diverso contesto organizzativo, specie quando la contrattazione collettiva riconduca espressamente quel ruolo a una specifica qualifica superiore.
- Se il motivo sul superiore inquadramento viene accolto e il capo risarcitorio è stato proposto solo in via subordinata, la censura sul danno da demansionamento resta assorbita e dovrà essere eventualmente riesaminata dal giudice di rinvio solo se necessaria.
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