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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26840/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un automobilista aveva chiesto la condanna di un Comune al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, finita in una profonda buca presente sulla carreggiata, non visibile perché colma d'acqua e non segnalata. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione direttamente contro tale sentenza, articolando quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e non ancorata alle risultanze processuali; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., anche in relazione all'art. 1227 c.c., per asserita inversione dell'onere della prova e decisione fondata su supposizioni; 3) violazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 1227 c.c., per mancata chiarezza sul possibile inquadramento della domanda nella responsabilità da cose in custodia; 4) violazione dell'art. 2043 c.c., per mancata chiarezza sul possibile inquadramento nella responsabilità aquiliana e per errata distribuzione degli oneri probatori, con riferimento alle caratteristiche dell'insidia.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi, ritenendo il ricorso radicalmente inammissibile. Ha rilevato che la domanda originaria aveva valore pari a euro 998,00 e rientrava quindi nella giurisdizione del giudice di pace secondo equità; in tale ipotesi l'impugnazione consentita è soltanto l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., oltre alla revocazione per motivi ordinari. Ne consegue che non era proponibile un ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta motivazione apparente della sentenza di merito

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta motivazione apparente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la pretesa inversione dell'onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'uso di prove asseritamente non dedotte dalle parti

  • art. 1227 c.c.

    richiamato in relazione al concorso colposo del danneggiato e alla condotta della vittima

  • art. 2051 c.c.

    richiamato per sostenere l'erroneo mancato inquadramento della domanda nella responsabilità da cose in custodia

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per sostenere l'erroneo mancato inquadramento della domanda nella responsabilità aquiliana generale

  • art. 339, terzo comma, c.p.c.

    indicato come norma che limita l'appello contro le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai soli motivi ivi previsti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    ritenuto non invocabile con ricorso diretto contro la sentenza del giudice di pace emessa in equità

  • art. 111, comma 7, Cost.

    ritenuto non applicabile per consentire il ricorso diretto, poiché il provvedimento era comunque impugnabile con appello a motivi limitati

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013

Massime di principio

  • Quando la controversia rientra nella giurisdizione del giudice di pace secondo equità, il mezzo ordinario di impugnazione è l'appello a motivi limitati; il ricorso diretto per cassazione non è ammissibile per dedurre vizi motivazionali o altri motivi esclusi dal perimetro dell'art. 339, comma 3, c.p.c.
  • L'art. 111, comma 7, Cost. non consente di superare il regime speciale di impugnazione quando l'ordinamento prevede un rimedio, sia pure limitato, avverso la sentenza del giudice di pace.
  • In presenza di una sentenza del giudice di pace resa in materia rientrante nell'equità necessaria, la parte che intenda contestarla deve prima proporre appello e solo avverso la decisione di appello potrà, eventualmente, ricorrere per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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