Cassazione Civile, Ordinanza n. 26840/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un automobilista aveva chiesto la condanna di un Comune al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, finita in una profonda buca presente sulla carreggiata, non visibile perché colma d'acqua e non segnalata. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione direttamente contro tale sentenza, articolando quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e non ancorata alle risultanze processuali; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., anche in relazione all'art. 1227 c.c., per asserita inversione dell'onere della prova e decisione fondata su supposizioni; 3) violazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 1227 c.c., per mancata chiarezza sul possibile inquadramento della domanda nella responsabilità da cose in custodia; 4) violazione dell'art. 2043 c.c., per mancata chiarezza sul possibile inquadramento nella responsabilità aquiliana e per errata distribuzione degli oneri probatori, con riferimento alle caratteristiche dell'insidia.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi, ritenendo il ricorso radicalmente inammissibile. Ha rilevato che la domanda originaria aveva valore pari a euro 998,00 e rientrava quindi nella giurisdizione del giudice di pace secondo equità; in tale ipotesi l'impugnazione consentita è soltanto l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., oltre alla revocazione per motivi ordinari. Ne consegue che non era proponibile un ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta motivazione apparente della sentenza di merito
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta motivazione apparente
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la pretesa inversione dell'onere della prova
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare l'uso di prove asseritamente non dedotte dalle parti
art. 1227 c.c.
richiamato in relazione al concorso colposo del danneggiato e alla condotta della vittima
art. 2051 c.c.
richiamato per sostenere l'erroneo mancato inquadramento della domanda nella responsabilità da cose in custodia
art. 2043 c.c.
richiamato per sostenere l'erroneo mancato inquadramento della domanda nella responsabilità aquiliana generale
art. 339, terzo comma, c.p.c.
indicato come norma che limita l'appello contro le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai soli motivi ivi previsti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
ritenuto non invocabile con ricorso diretto contro la sentenza del giudice di pace emessa in equità
art. 111, comma 7, Cost.
ritenuto non applicabile per consentire il ricorso diretto, poiché il provvedimento era comunque impugnabile con appello a motivi limitati
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013
Massime di principio
- Quando la controversia rientra nella giurisdizione del giudice di pace secondo equità, il mezzo ordinario di impugnazione è l'appello a motivi limitati; il ricorso diretto per cassazione non è ammissibile per dedurre vizi motivazionali o altri motivi esclusi dal perimetro dell'art. 339, comma 3, c.p.c.
- L'art. 111, comma 7, Cost. non consente di superare il regime speciale di impugnazione quando l'ordinamento prevede un rimedio, sia pure limitato, avverso la sentenza del giudice di pace.
- In presenza di una sentenza del giudice di pace resa in materia rientrante nell'equità necessaria, la parte che intenda contestarla deve prima proporre appello e solo avverso la decisione di appello potrà, eventualmente, ricorrere per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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