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Sentenza

Sentenza n. 4244/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.622/2024 del Tribunale di Milano – sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il diritto a euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 622/2024 del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle complessivamente euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Deduce il persistente mancato adempimento del Ministero e chiede che sia ordinata l'esecuzione del titolo, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e condanna alle spese.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso, dichiara l'inottemperanza del Ministero e gli assegna novanta giorni, dalla comunicazione o notificazione della sentenza se anteriore, per pagare le somme dovute in base al titolo, detratti gli eventuali pagamenti già eseguiti, nonché gli accessori legittimamente spettanti e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Precisa che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate sulla base del titolo e della legge. Rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Per il caso di inutile decorso del termine di adempimento nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che, su istanza del creditore, dovrà eseguire l'incarico entro i successivi sessanta giorni e determinare l'importo complessivamente dovuto; non è riconosciuto un compenso commissariale. Condanna inoltre il Ministero a rifondere le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudicato del giudice ordinario che condanna un'amministrazione al pagamento costituisce titolo azionabile in ottemperanza.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    Nel giudizio di ottemperanza il credito resta determinato dal titolo e dalle norme applicabili, tenendo conto dei pagamenti parziali; i conteggi del creditore non vincolano l'amministrazione per capitale residuo e interessi, che devono essere verificati quanto a misura e decorrenza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire la condanna pecuniaria prima dell'avvio del recupero coattivo; nel caso deciso, il termine era decorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione se antecedente, per il pagamento

    In accoglimento del ricorso, il giudice dell'ottemperanza dichiara l'inadempimento e assegna all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato, potendo predisporre la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale inerzia.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Il TAR richiama le disposizioni del codice del processo amministrativo, insieme all'art. 93 c.p.c., a fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

    La condanna alle spese include il contributo unificato soltanto se dovuto nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudicato del giudice ordinario che condanna un'amministrazione al pagamento di una somma di denaro è azionabile in sede di ottemperanza quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
  • Il giudizio di ottemperanza mira a soddisfare il credito riconosciuto dal titolo e non a costituirlo nuovamente: capitale e accessori devono essere determinati in base al titolo, alle norme applicabili e agli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore non vincolano in modo definitivo l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; l'amministrazione deve verificarne la misura e la decorrenza secondo il titolo e la legge.
  • In caso di inottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può dichiarare l'inadempimento, assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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