Cassazione Civile, Sentenza n. 22793/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento nei confronti del ricorrente quale coobbligato/liquidatore della Edil Tecnica s.r.l. Il ricorrente deduceva: (i) nullità della cartella per mancata notifica degli avvisi di accertamento; (ii) erronea applicazione dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, perché la CTR non aveva verificato i presupposti della responsabilità del liquidatore (soddisfacimento di crediti di ordine inferiore rispetto a quelli tributari o assegnazione di beni ai soci senza aver soddisfatto i crediti tributari) e non aveva determinato l'importo della responsabilità in base alla graduazione dei crediti; (iii) omissione della notifica dell'atto motivato prevista dall'art. 36, comma 5; (iv) vizio per utilizzo del principio di non contestazione su fatti che l'Ufficio aveva dedotto per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo (nullità per notifiche e mancata notifica dell'atto motivato) e ha rigettato il quinto motivo. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la CTR non avesse adeguatamente accertato i presupposti di responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 né determinato l'entità della responsabilità commisurata all'importo dei crediti tributari che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è rinviata alla CTR di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per un nuovo esame anche in ordine alle spese.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
La Corte ha richiamato la formulazione sostanziale della norma e ha ritenuto che la CTR non abbia verificato i due presupposti tassativi (soddisfacimento di crediti inferiori o assegnazione di beni ai soci prima di soddisfare i crediti tributari) né quantificato la responsabilità entro il limite dell'importo che avrebbe trovato capienza nella graduazione dei crediti.
art. 24 l. n. 4/1929
Richiamata dal ricorrente in relazione alla validità delle notifiche degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo e ha osservato che la CTR aveva già dichiarato valide le notifiche e richiamato il principio di sanatoria in caso di tempestivo ricorso.
art. 33 d.P.R. n. 600/1973
Invocato dal ricorrente sul tema delle notifiche degli avvisi di accertamento; la Corte non ha esaminato il merito perché il motivo è stato ritenuto inammissibile per ragioni processuali (la CTR aveva già deciso sulla regolarità delle notifiche).
art. 52 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione alla pretesa nullità per notifiche; analogamente agli altri motivi sulle notifiche, la questione è stata considerata inammissibile in cassazione per essere stata decisa dalla CTR e non impugnata efficacemente.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione (violazione di legge). I motivi di ricorso sono stati valutati sulla base delle ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 3.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Applicato per escludere la rilevabilità di nuove eccezioni sollevate in appello (divieto di nova). La Corte ha ritenuto preclusa l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'atto motivato poiché sollevata in appello e non nel giudizio di primo grado.
art. 115 cod. proc. civ.
Riferito dal ricorrente in rapporto al principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto che i fatti dedotti dall'Agenzia in appello costituissero mere difese, non nuove pretese che ampliassero il thema decidendum, e quindi il motivo è infondato.
art. 345 cod. proc. civ.
Riferimento processuale richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio denunciato in relazione al presunto utilizzo del principio di non contestazione su fatti nuovi.
Massime di principio
- La responsabilità personale del liquidatore ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 richiede l'accertamento concreto e motivato di specifici presupposti: (a) soddisfacimento di crediti di grado inferiore rispetto a quelli tributari o (b) assegnazione di beni ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari. Non è sufficiente una generica affermazione di distrazione di risorse.
- Quando si contesta la responsabilità del liquidatore, il giudice deve altresì determinare il limite della responsabilità: essa è commisurata all'importo dei crediti tributari che avrebbero trovato capienza nella graduazione dei crediti, e pertanto va quantificata nel processo.
- Le eccezioni relative a vizi procedurali o di notifica devono essere tempestivamente sollevate: questioni non prospettate nel primo grado e dedotte per la prima volta in appello possono essere precluse per effetto del divieto di nova (art. 57 d.lgs. n. 546/1992).
- Il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) non è automaticamente applicabile quando l'Ufficio formula in appello fatti a sostegno della propria difesa: occorre distinguere tra nuove pretese/nuova causa di agire e mere difese/argomentazioni a sostegno della pretesa originaria; in quest'ultimo caso l'ampliamento del thema decidendum può essere escluso.
- Se il giudice di merito non compie le necessarie verifiche di fatto previste dalla norma primaria, la decisione è suscettibile di cassazione con rinvio per un nuovo esame che effettui le istruttorie e le quantificazioni richieste dalla legge.
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