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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11705/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP relativo a reati di concorso in truffa e tentata truffa aggravata connessi a fatture false e crediti d'imposta. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 321 c.p.p. per eccesso di sequestro (proporzionalità e adeguatezza), sostenendo che il sequestro ha riguardato anche beni personali (quote societarie, moto, autovetture, immobile) non pertinenti al reato e sproporzionati rispetto agli emolumenti leciti percepiti (circa €130.000). Inoltre contesta la valutazione del fumus del reato e l'elemento soggettivo, affermando di non avere poteri di amministrazione nel periodo dei fatti (dimissioni giugno 2021) e di non aver tratto vantaggio diretto dall'illecito.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e generici. La Corte ha ritenuto che: la creazione dei crediti d'imposta fittizi tramite l'opzione prevista dall'art.121 d.l. n.34/2020 costituisce conseguimento di profitto ingiusto e danno per lo Stato (anche senza che il credito sia stato effettivamente utilizzato); sussistono indizi adeguati del coinvolgimento di Foglia (ruolo di socio unico e di amministratore in periodi rilevanti, partecipazione a sopralluoghi e assemblee, movimentazioni di proventi verso società e conti personali), giustificando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, anche perché non è stato possibile vincolare liquidità della società. Il valore dei beni sottoposti a sequestro è stato ritenuto comunque inferiore ai proventi illeciti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai parametri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità del sequestro preventivo; il tribunale ha ritenuto che i limiti siano stati rispettati alla luce dell'entità dei proventi del reato e dell'impossibilità di sottoporre a vincolo la liquidità societaria

  • art. 640‑bis cod. pen.

    Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è valorizzato considerando il danno che colpisce l'ente erogatore (lo Stato); la Corte ha interpretato che la creazione di un credito d'imposta inesistente integra il profitto illecito rilevante

  • art. 121, comma 1, lett. b) d.l. n. 34/2020

    L'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta, se fondato su fatture inesistenti, costituisce la creazione del credito fittizio e può integrare la consumazione della truffa (il profitto illecito si realizza con la mera creazione del credito)

  • principio della confisca per equivalente (giurisprudenza)

    La confisca per equivalente è sanzionatoria e può incidere sui beni del responsabile dell'illecito; richiede che i beni sottoposti al vincolo siano riconducibili al soggetto responsabile e sia giustificata quando non è possibile recuperare disponibilità nella società

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può colpire i beni personali del presunto responsabile se non è possibile vincolare liquidità o beni della società e sussistono indizi concreti di coinvolgimento e di dispersione dei proventi.
  • La proporzionalità del sequestro si valuta rispetto ai profitti illeciti prospettati dall'accusa, non solo rispetto ai redditi leciti percepiti dal singolo indagato; contestazioni tardive sulla quantificazione del profitto possono essere inammissibili se non sollevate nelle sedi precedenti.
  • La creazione di crediti d'imposta tramite l'opzione prevista per i cosiddetti 'superbonus' può costituire di per sé il profitto illecito e il danno per lo Stato, anche se il credito non è stato materialmente utilizzato o riscosso.
  • Anche periodi di apparente assenza di cariche ufficiali non escludono la possibilità di essere ritenuti 'dominus' dell'attività societaria se emergono elementi fattuali (partecipazione a sopralluoghi, assemblee, movimentazioni di fondi, nomine successive) che indicano continuità di controllo.
  • Le censure relative al fumus e all'elemento soggettivo richiedono argomentazioni specifiche e prove idonee già nelle fasi di merito e di riesame; motivi generici e tardivi rischiano l'inammissibilità.
  • La prova di dispersione o trasferimento dei proventi a conti riconducibili al responsabile aumenta la probabilità che un sequestro per equivalente sia ritenuto legittimo.

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