Cassazione Penale, Sentenza n. 11705/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP relativo a reati di concorso in truffa e tentata truffa aggravata connessi a fatture false e crediti d'imposta. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 321 c.p.p. per eccesso di sequestro (proporzionalità e adeguatezza), sostenendo che il sequestro ha riguardato anche beni personali (quote societarie, moto, autovetture, immobile) non pertinenti al reato e sproporzionati rispetto agli emolumenti leciti percepiti (circa €130.000). Inoltre contesta la valutazione del fumus del reato e l'elemento soggettivo, affermando di non avere poteri di amministrazione nel periodo dei fatti (dimissioni giugno 2021) e di non aver tratto vantaggio diretto dall'illecito.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e generici. La Corte ha ritenuto che: la creazione dei crediti d'imposta fittizi tramite l'opzione prevista dall'art.121 d.l. n.34/2020 costituisce conseguimento di profitto ingiusto e danno per lo Stato (anche senza che il credito sia stato effettivamente utilizzato); sussistono indizi adeguati del coinvolgimento di Foglia (ruolo di socio unico e di amministratore in periodi rilevanti, partecipazione a sopralluoghi e assemblee, movimentazioni di proventi verso società e conti personali), giustificando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, anche perché non è stato possibile vincolare liquidità della società. Il valore dei beni sottoposti a sequestro è stato ritenuto comunque inferiore ai proventi illeciti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai parametri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità del sequestro preventivo; il tribunale ha ritenuto che i limiti siano stati rispettati alla luce dell'entità dei proventi del reato e dell'impossibilità di sottoporre a vincolo la liquidità societaria
art. 640‑bis cod. pen.
Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è valorizzato considerando il danno che colpisce l'ente erogatore (lo Stato); la Corte ha interpretato che la creazione di un credito d'imposta inesistente integra il profitto illecito rilevante
art. 121, comma 1, lett. b) d.l. n. 34/2020
L'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta, se fondato su fatture inesistenti, costituisce la creazione del credito fittizio e può integrare la consumazione della truffa (il profitto illecito si realizza con la mera creazione del credito)
principio della confisca per equivalente (giurisprudenza)
La confisca per equivalente è sanzionatoria e può incidere sui beni del responsabile dell'illecito; richiede che i beni sottoposti al vincolo siano riconducibili al soggetto responsabile e sia giustificata quando non è possibile recuperare disponibilità nella società
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può colpire i beni personali del presunto responsabile se non è possibile vincolare liquidità o beni della società e sussistono indizi concreti di coinvolgimento e di dispersione dei proventi.
- La proporzionalità del sequestro si valuta rispetto ai profitti illeciti prospettati dall'accusa, non solo rispetto ai redditi leciti percepiti dal singolo indagato; contestazioni tardive sulla quantificazione del profitto possono essere inammissibili se non sollevate nelle sedi precedenti.
- La creazione di crediti d'imposta tramite l'opzione prevista per i cosiddetti 'superbonus' può costituire di per sé il profitto illecito e il danno per lo Stato, anche se il credito non è stato materialmente utilizzato o riscosso.
- Anche periodi di apparente assenza di cariche ufficiali non escludono la possibilità di essere ritenuti 'dominus' dell'attività societaria se emergono elementi fattuali (partecipazione a sopralluoghi, assemblee, movimentazioni di fondi, nomine successive) che indicano continuità di controllo.
- Le censure relative al fumus e all'elemento soggettivo richiedono argomentazioni specifiche e prove idonee già nelle fasi di merito e di riesame; motivi generici e tardivi rischiano l'inammissibilità.
- La prova di dispersione o trasferimento dei proventi a conti riconducibili al responsabile aumenta la probabilità che un sequestro per equivalente sia ritenuto legittimo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11594/2025 del 24/03/2025
- Sentenza penale · 24 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11595/2025 del 24/03/2025
- Sentenza penale · 24 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11596/2025 del 24/03/2025
- Sentenza penale · 24 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11597/2025 del 24/03/2025
- Sentenza penale · 24 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11598/2025 del 24/03/2025
- Sentenza penale · 24 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11599/2025 del 24/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →