Sentenza n. 6305/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00159/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 159/2025 e, in primo grado, parere negativo comunale sull'istanza di valutazione preliminare per la realizzazione di un porticato con soprastante terrazza e ampliamento volumetrico ai sensi del Piano Casa regionale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha impugnato il parere comunale negativo relativo alla realizzazione, sul lato mare del fabbricato, di un porticato al piano terra con soprastante terrazza e ampliamento volumetrico. Il Comune aveva ritenuto ostativo l'atto di asservimento del 1967, con il quale i terreni circostanti erano stati asserviti al fabbricato e assoggettati a vincolo di inedificabilità, salva la possibilità di realizzare fabbricati accessori, tra cui portici, soltanto su uno specifico lato. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l.r. Liguria n. 49/2009, dell'art. 1027 c.c. e dei principi in materia di asservimento, nonché il difetto di motivazione e di presupposto. Ha sostenuto che l'asservimento urbanistico avrebbe consumato la capacità edificatoria dei terreni, ma non avrebbe imposto una servitù prediale di inedificabilità assoluta; inoltre, l'ampliamento richiesto sarebbe stato fondato sulla volumetria premiale prevista dal Piano Casa, e non sull'indice fondiario già esaurito. In appello ha censurato la sentenza del TAR per travisamento ed errore di giudizio e ha riproposto il motivo, dichiarato assorbito in primo grado, relativo all'insufficienza della motivazione comunale circa la non coerenza dell'intervento con le finalità di riqualificazione funzionale, architettonica e ambientale previste dalla normativa regionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, annullando il parere comunale negativo. Il Collegio ha confermato che l'asservimento urbanistico costituisce una qualità oggettiva e permanente del fondo: l'area asservita resta priva della capacità edificatoria già utilizzata e tale effetto è opponibile ai successivi proprietari. Tuttavia, ha distinto tra l'esaurimento dell'indice fondiario derivante dall'asservimento e un vincolo assoluto di inedificabilità. La disciplina del Piano Casa regionale, quale normativa derogatoria rispetto agli strumenti urbanistici comunali, può consentire l'utilizzo della volumetria premiale anche su aree sature o con indice fondiario pari a zero, purché non sussistano vincoli assoluti di inedificabilità derivanti da normative sovraordinate o specifici divieti regionali. Nel caso concreto, l'asservimento del 1967, pur impedendo l'ampliamento sul lato mare in base all'impegno negoziale e alla conformazione urbanistica impressa al fondo, non è stato qualificato come vincolo assoluto di inedificabilità posto a tutela di interessi primari di livello nazionale. Il diniego comunale era inoltre motivato in modo generico: si limitava a richiamare le finalità del Piano Casa e ad affermare apoditticamente la non coerenza dell'intervento, senza indicare le ragioni tecniche concrete per cui il progetto sarebbe stato privo di elementi di efficientamento energetico, adeguamento sismico o miglioramento funzionale. L'annullamento è stato disposto nei limiti dei vizi accertati, facendo salve le future determinazioni dell'amministrazione. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l.r. Liguria n. 49/2009
Prevede la volumetria premiale per l'ampliamento di edifici esistenti nell'ambito della disciplina regionale del Piano Casa; la premialità può operare, nei limiti previsti dalla legge, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali.
art. 5, comma 1, lett. c), l.r. Liguria n. 49/2009
Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3, 3-bis e 4 non si applicano nei confronti degli edifici o relative pertinenze [...] ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o atti di pianificazione territoriale.
L'esclusione riguarda le aree soggette a inedificabilità assoluta; il semplice esaurimento dell'indice fondiario per effetto di un asservimento urbanistico non equivale, di per sé, a un vincolo assoluto ostativo alla volumetria premiale.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione concreta e specifica del provvedimento; il Comune non può limitarsi a richiamare genericamente le finalità della disciplina senza spiegare perché il progetto non le soddisfi.
art. 1027 c.c.
Richiamato tra i parametri dedotti in giudizio in relazione alla qualificazione dell'asservimento; la decisione distingue l'asservimento urbanistico dalla servitù prediale di inedificabilità assoluta.
Massime di principio
- L'asservimento urbanistico costituisce una qualità oggettiva e permanente del fondo: la capacità edificatoria già utilizzata deve essere computata anche dopo il frazionamento o l'alienazione del terreno, e l'area asservita non riacquista l'indice fondiario consumato.
- L'esaurimento della capacità edificatoria derivante da un asservimento urbanistico non equivale necessariamente a un vincolo assoluto di inedificabilità: occorre distinguere tra la saturazione dell'indice fondiario e un divieto assoluto posto da una fonte normativa sovraordinata o da una specifica previsione impeditiva.
- La volumetria premiale prevista dalla disciplina regionale del Piano Casa può essere utilizzata, in astratto, anche su un'area urbanisticamente satura o con indice fondiario pari a zero, purché non sussistano vincoli assoluti di inedificabilità o altri divieti espressamente previsti dalla legge regionale.
- Il diniego di un intervento richiesto ai sensi del Piano Casa deve indicare le ragioni concrete e specifiche per cui il progetto non realizza gli obiettivi legali di riqualificazione funzionale, architettonica, energetica, antisismica o ambientale; il mero richiamo generico alle finalità della legge integra difetto di motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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