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Sentenza

Sentenza n. 764/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 177 emessa dal Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro, pubblicata il 12/04/2024, pronunciata su ricorso RG n. 63/2024;

Giustizia amministrativa202600268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alla metà delle spese di lite. L'amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato né corrisposto le somme liquidate. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, come richiesto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prevedendo che intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e completi l'incarico entro i successivi 120 giorni. Ha respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Ha condannato l'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, al comma 4, lettera e), l'indennizzo richiesto dal ricorrente.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare misure per assicurare l'esecuzione del giudicato, compreso l'indennizzo previsto dalla lettera e), che nel caso concreto non è stato riconosciuto.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile solo dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo oggetto di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., quale fondamento processuale della distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione solo dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito nei confronti della pubblica amministrazione non è stata eseguita e l'amministrazione non contesta la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice amministrativo deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
  • L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non spetta automaticamente per il ritardo nell'esecuzione del giudicato: può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficientemente acceleratoria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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