Sentenza n. 3779/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 954/2025, depositata e resa pubblica l’11 novembre 2025, Sez. Lavoro, r.g. 817/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 18 novembre 2025 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 27 aprile 2026 – riconoscimento di indennità per ferie non godute;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto al dipendente l’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute, oltre interessi e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva dichiarato il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva per 13,95 giorni di ferie non fruite e 3,33 giorni di festività soppresse non godute nell’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi legali e spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 18 novembre 2025, l’Amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. Il ricorrente ha inoltre dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e non risultava eseguita. Poiché era decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, sussistevano i presupposti per l’azione di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventualità di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di impartire gli ordini necessari e nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato, notificato all’Amministrazione e recante un obbligo di pagamento, non sia stato eseguito e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le Amministrazioni dello Stato dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una condanna al pagamento di somme, il giudice può ordinare all’Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può porre in essere tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività di commissario ad acta.
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