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Sentenza

Sentenza del 28/02/2020 n. 5482 - Corte di Cassazione

Deposito fiscale di prodotti energetici - Regime di esenzione di imposta - Nave in partenza - Nave sottoposta a sequestro conservativo - Mancata uscita del bene dal territorio doganale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

San Marco Petroli aveva effettuato forniture di gasolio in regime di esenzione per una nave presunta "in partenza" al porto di Venezia; l'Agenzia contestava che la nave era già sottoposta a sequestro conservativo (quindi non poteva considerarsi "in partenza") e che, in ogni caso, essendo il carburante rimasto nel territorio doganale, l'esportatore/dichiarante avrebbe dovuto informare immediatamente l'ufficio doganale ai sensi dell'art. 792-bis DAC. L'Ufficio ha altresì invocato la responsabilità della società sia come dichiarante sia come titolare del deposito fiscale fornitore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso dell'Agenzia (ritenendoli fondati), ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla CTR del Veneto in diversa composizione per ulteriore esame. Il terzo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale condizionato proposto da San Marco Petroli è stato rigettato. La Corte ha altresì enunciato principi di diritto sul significato di "nave in partenza" e sull'obbligo informativo previsto dall'art. 792-bis DAC.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 43 del 1973 (TULD) art. 254, comma 1

    La nozione di "nave in partenza" richiede una situazione oggettivamente accertabile e va valutata ex ante in concreto: non è sufficiente la mera attitudine tecnico‑fisica a salpare, occorre l'assenza di vincoli (salvo quelli dell'ordinaria disciplina amministrativa) che precludano la partenza.

  • Reg. (CE) n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) e Reg. (CE) n. 2454/93 (DAC)

    Le norme doganali richiedono che l'effettività dell'uscita dal territorio doganale sia accertabile; il regime di esportazione è collegato all'effettivo abbandono del territorio doganale.

  • Art. 792‑bis DAC (testo ratione temporis)

    Quando una merce che ha ottenuto lo svincolo per l'esportazione non è uscita dal territorio doganale della Comunità, l'esportatore o il dichiarante ne informano immediatamente l'ufficio doganale di esportazione. Se del caso, l'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico va restituito a detto ufficio.

    Se la merce non esce effettivamente dal territorio unionale (anche se svincolata per l'esportazione), l'esportatore o il dichiarante hanno l'obbligo immediato di informare l'ufficio doganale; il mancato adempimento può comportare perdita del regime agevolato e responsabilità.

  • Reg. n. 430/2010/UE (modifiche al DAC) e Reg. n. 319/2009/CE / Reg. n. 1875/2006/CE

    Norme di modifica che hanno chiarito ambiti applicativi (es. inclusione espressa degli approvvigionamenti esenti per navi) e valorizzato l'onere informativo e i controlli sull'effettiva destinazione delle merci.

  • Art. 786 DAC, punto 27, lett. b

    Prevede che le merci comunitarie destinate all'approvvigionamento esente di navi e aeromobili rientrano nelle formalità doganali specifiche, confermando che i rifornimenti di carburante per navi sono soggetti alla disciplina doganale in tema di uscita/uso effettivo.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA) art. 1, commi 2 e 4

    Riferimenti normativi in materia di accise; la Corte richiama la connessione fra disciplina fiscale nazionale e diritto unionale circa la tassazione dei prodotti energetici in relazione al loro effettivo utilizzo.

Massime di principio

  • Per riconoscere l'esenzione fiscale per rifornimenti "per nave in partenza" occorre accertare ex ante, in concreto, che la nave fosse libera da vincoli (oltre quelli ordinari amministrativi) di lasciare il porto: la sola attitudine tecnica a salpare non è sufficiente.
  • Se al momento della fornitura la nave è sottoposta a vincoli giuridici rilevanti (es. sequestro conservativo) l'esenzione non è dovuta perché manca lo stato di "nave in partenza".
  • Quando il carburante non esce effettivamente dal territorio doganale e viene impiegato all'interno dell'Unione, l'esportatore o il dichiarante devono informare immediatamente l'ufficio doganale ai sensi dell'art. 792‑bis; il mancato avviso comporta responsabilità e possibile perdita del regime agevolato.
  • Il rilascio di visti o copie dei modelli DAU/DAE non impedisce una successiva revisione e recupero d'imposta se successivamente emerge che le condizioni per l'esenzione non sussistevano al momento della fornitura.
  • La responsabilità può estendersi sia al dichiarante sia al titolare del deposito fiscale fornitore; nelle valutazioni prevalgono gli accertamenti di fatto operati ex ante sulla situazione del natante.

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