Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31041 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Veneto relativa a due avvisi di accertamento IRES, IVA e IRAP per gli anni 2004 e 2005, notificati il 15 luglio 2009 sulla base di un processo verbale di constatazione. Ha sostenuto che, essendo la società stata cancellata dal registro delle imprese il 6 giugno 2008, prima della notifica degli avvisi e dell'inizio del giudizio, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e gli atti avrebbero dovuto considerarsi notificati a un soggetto inesistente. Ha inoltre contestato la declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse ad agire.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta dopo l'entrata in vigore della riforma dell'art. 2495 c.c., determina l'immediata estinzione della società. Poiché l'estinzione era intervenuta prima della notifica degli avvisi e dell'instaurazione del giudizio, la società era priva di capacità e legittimazione processuale e l'ex liquidatore non aveva più il potere di rappresentarla. Il vizio originario di difetto di legittimazione non era sanabile né consentiva la prosecuzione del processo. I rapporti obbligatori della società non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che possono essere chiamati in giudizio secondo le condizioni previste dalla legge. Le spese del giudizio di cassazione sono state dichiarate irripetibili e quelle dei gradi di merito compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva e determina l'immediata estinzione della società.

    Dopo la riforma societaria, la cancellazione estingue la società anche se permangono rapporti giuridici o debiti. La società non può più agire o essere rappresentata dall'ex liquidatore; i rapporti residui possono proseguire nei confronti dei soci, nei limiti previsti dalla norma.

  • Art. 100 c.p.c.

    Richiede la sussistenza dell'interesse ad agire; tale interesse e la legittimazione processuale mancavano alla società già estinta prima dell'inizio del giudizio.

  • Art. 110 c.p.c.

    L'estinzione della società è stata assimilata alla morte della persona fisica, con successione dei soci nei rapporti processuali e necessità del loro coinvolgimento secondo le regole del litisconsorzio.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 46 e 53

    Le norme processuali tributarie invocate dal ricorrente non consentivano di dichiarare la cessazione della materia del contendere, perché il problema non era sopravvenuto durante il processo, ma consisteva in un difetto originario e insanabile di legittimazione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 36

    Richiamato in relazione alla responsabilità dei liquidatori e dei soci per i debiti tributari della società estinta; l'eventuale azione deve essere proposta nei confronti dei soggetti succeduti alla società, non dell'ente ormai cancellato.

  • D.Lgs. n. 6/2003, art. 4

    La disposizione ha modificato l'art. 2495 c.c., attribuendo efficacia costitutiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese per le cancellazioni successive al 1 gennaio 2004.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, se intervenuta nel regime successivo alla riforma del 2003, determina la sua immediata estinzione, anche se esistono ancora debiti, crediti o contenziosi.
  • Un ricorso presentato dalla società dopo la sua cancellazione è affetto da difetto originario di capacità e legittimazione processuale; l'ex amministratore o liquidatore non può validamente rappresentarla.
  • Il difetto originario di legittimazione non equivale a una semplice cessazione sopravvenuta della materia del contendere e, di regola, non è sanabile mediante la prosecuzione del giudizio.
  • I debiti tributari della società estinta non vengono automaticamente cancellati: l'amministrazione deve eventualmente agire contro soci, liquidatori o altri responsabili secondo le rispettive condizioni e responsabilità di legge.
  • Quando la società si estingue durante un processo già validamente iniziato, i soci possono subentrare nel rapporto processuale; se invece l'estinzione precede sia la notifica dell'atto sia l'introduzione del giudizio, il ricorso della società è originariamente inammissibile.
  • Gli atti impositivi notificati alla società già estinta non possono essere contestati validamente dalla società stessa; l'eventuale pretesa nei confronti dei successori deve essere fatta valere mediante il loro corretto coinvolgimento processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.