Cassazione Penale, Sentenza n. 1064/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione proponeva la censura della sentenza del Tribunale di Grosseto dell'8/03/2021 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato a lui ascritto (art. 612 c.p.) e aveva confermato le statuizioni a favore della parte civile. I motivi di impugnazione denunciavano (1) vizio di motivazione sull'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni e (2) violazione del principio di presunzione di innocenza nonché degli artt. 538 e 578 c.p.p. e dell'art. 6, par. 2, della Carta EDU. Successivamente il difensore ha comunicato la rinuncia al ricorso (atto pervenuto il 21/03/2022).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. per la sopravvenuta e rituale rinuncia dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 500 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Inoltre, poiché l'imputato non risulta aver tempestivamente comunicato la propria rinuncia alla parte civile, è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge. Né il merito delle censure è stato esaminato a causa dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Norma del reato originariamente ascritto all'imputato; il Tribunale di Grosseto ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Dispositivo applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia dell'imputato all'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità: la Corte ha imposto la sanzione di euro 500 a favore della Cassa delle ammende, precisando che la norma non distingue le cause di inammissibilità.
artt. 538 e 578 cod. proc. pen.
Norme richiamate nei motivi di impugnazione in relazione alla presunzione di innocenza e alle valutazioni probatorie; tali censure non sono state esaminate per sopravvenuta rinuncia.
art. 6, par. 2, Carta EDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Richiamato come parametro di legittimità in relazione al diritto alla presunzione di innocenza; la questione non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità.
decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata per la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore Generale in sede di legittimità; nella pratica ha permesso la presentazione delle conclusioni scritte del PG.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016; Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018; Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018)
Precedenti interpretativi utilizzati dalla Corte per affermare: (a) che l'art. 616 c.p.p. impone la sanzione pecuniaria senza distinguere le cause d'inammissibilità; (b) che la mancata comunicazione della rinuncia all'impugnazione alla parte civile comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Massime di principio
- La rinuncia formale e rituale al ricorso di cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e impedisce l'esame del merito delle censure.
- La dichiarazione di rinuncia non esonera automaticamente dal pagamento delle spese e può comportare una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sanzione è applicabile indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità.
- Chi rinuncia all'impugnazione ha l'onere di comunicare tempestivamente tale scelta alla parte civile: la mancata comunicazione comporta l'obbligo di rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio interessato.
- Le questioni sostanziali invocate in un ricorso (es. vizio motivazionale, violazione della presunzione di innocenza, violazione di norme processuali o convenzionali) restano prive di pronuncia se il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia; chi intende cessare l'impugnazione dovrebbe valutare il contenuto e le conseguenze processuali prima di rinunciare.
- È buona prassi documentare e comunicare formalmente la rinuncia all'impugnazione a tutte le controparti interessate (in particolare alla parte civile) per evitare l'aggravio di costi e sanzioni.
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