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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1064/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione proponeva la censura della sentenza del Tribunale di Grosseto dell'8/03/2021 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato a lui ascritto (art. 612 c.p.) e aveva confermato le statuizioni a favore della parte civile. I motivi di impugnazione denunciavano (1) vizio di motivazione sull'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni e (2) violazione del principio di presunzione di innocenza nonché degli artt. 538 e 578 c.p.p. e dell'art. 6, par. 2, della Carta EDU. Successivamente il difensore ha comunicato la rinuncia al ricorso (atto pervenuto il 21/03/2022).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. per la sopravvenuta e rituale rinuncia dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 500 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Inoltre, poiché l'imputato non risulta aver tempestivamente comunicato la propria rinuncia alla parte civile, è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge. Né il merito delle censure è stato esaminato a causa dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma del reato originariamente ascritto all'imputato; il Tribunale di Grosseto ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, ma la Corte di legittimità non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Dispositivo applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia dell'imputato all'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità: la Corte ha imposto la sanzione di euro 500 a favore della Cassa delle ammende, precisando che la norma non distingue le cause di inammissibilità.

  • artt. 538 e 578 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nei motivi di impugnazione in relazione alla presunzione di innocenza e alle valutazioni probatorie; tali censure non sono state esaminate per sopravvenuta rinuncia.

  • art. 6, par. 2, Carta EDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

    Richiamato come parametro di legittimità in relazione al diritto alla presunzione di innocenza; la questione non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità.

  • decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176)

    Norma procedurale richiamata per la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore Generale in sede di legittimità; nella pratica ha permesso la presentazione delle conclusioni scritte del PG.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016; Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018; Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018)

    Precedenti interpretativi utilizzati dalla Corte per affermare: (a) che l'art. 616 c.p.p. impone la sanzione pecuniaria senza distinguere le cause d'inammissibilità; (b) che la mancata comunicazione della rinuncia all'impugnazione alla parte civile comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale al ricorso di cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e impedisce l'esame del merito delle censure.
  • La dichiarazione di rinuncia non esonera automaticamente dal pagamento delle spese e può comportare una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sanzione è applicabile indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità.
  • Chi rinuncia all'impugnazione ha l'onere di comunicare tempestivamente tale scelta alla parte civile: la mancata comunicazione comporta l'obbligo di rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio interessato.
  • Le questioni sostanziali invocate in un ricorso (es. vizio motivazionale, violazione della presunzione di innocenza, violazione di norme processuali o convenzionali) restano prive di pronuncia se il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia; chi intende cessare l'impugnazione dovrebbe valutare il contenuto e le conseguenze processuali prima di rinunciare.
  • È buona prassi documentare e comunicare formalmente la rinuncia all'impugnazione a tutte le controparti interessate (in particolare alla parte civile) per evitare l'aggravio di costi e sanzioni.

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