Sentenza del 18/04/2024 n. 510 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Accertamenti IMU su immobili precedentemente utilizzati dall'ente M. per attività didattiche e concessi in comodato gratuito e poi ceduti alla F. s. l., che li ha destinati alle stesse finalità. Il Comune negava l'esenzione invocando il presupposto della coincidenza tra titolare dell'immobile e soggetto utilizzatore, ai sensi ritenuti dalla giurisprudenza (richiamando art. 9 d.lgs. 23/2011 e art. 7 d.lgs. 504/1992). Il contribuente contestava la decurtazione dell'esenzione sostenendo che entrambi gli enti sono non commerciali, hanno finalità istituzionali identiche, non esiste rapporto economico (comodato gratuito) e l'attività è di rilievo sociale.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di appello ha respinto gli appelli del Comune e confermato le decisioni favorevoli al contribuente emesse dalla CTP. Il giudice ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione autentica introdotta dalla legge di bilancio 2024 (l. 30.12.2023 n. 213, art. 1 comma 71) e dell'analisi della norma, la coincidenza soggettiva tra titolare e utilizzatore non è requisito imprescindibile quando ricorrono le condizioni previste (comodato a soggetto funzionalmente/strutturalmente collegato che svolge esclusivamente le attività non commerciali previste dall'art. 7, e strumentalità mantenuta anche in assenza temporanea dell'esercizio dell'attività). Per tali ragioni l'esenzione IMU è stata riconosciuta e le spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 7 comma 1 lett. i)
La norma individua l'esenzione in relazione all'immobile "utilizzato" per finalità di rilievo sociale; il giudice sottolinea che il focus normativo è sull'oggetto (la destinazione/strumentalità) più che sulla coincidenza soggettiva fra proprietario e utilizzatore.
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - art. 9
Richiamata dal Comune per sostenere l'insussistenza dell'esenzione in mancanza di coincidenza fra titolare e utilizzatore; il giudice non ritiene decisivo tale richiamo alla luce dell'interpretazione autentica successiva.
testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) - art. 73 comma 1 lett. c)
Norma richiamata per qualificare i soggetti non commerciali cui può essere riconosciuta l'agevolazione; la disposizione è utilizzata nella catena di rinvii che collega i requisiti soggettivi per l'esenzione.
legge 27 dicembre 2019, n. 160 - art. 1 comma 759 lettera g)
Norma della finanziaria 2020 richiamata dalla successiva interpretazione autentica e collegata ai criteri di individuazione dei soggetti e delle condizioni per l'agevolazione.
legge di bilancio 2024 (l. 30.12.2023 n. 213) - art. 1 comma 71
L' articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all' articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , con modalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 , anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Interpretazione autentica che chiarisce che il possesso e l'utilizzo ai fini dell'esenzione si estendono anche ai casi di comodato a soggetti 'collegati' al concedente e che la strumentalità si mantiene anche senza esercizio attuale dell'attività, purché non vi sia cessazione definitiva; tale disposizione rende non imprescindibile la coincidenza soggettiva proprietario/utilizzatore quando ricorrono le condizioni previste.
legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 1 comma 2 (codice del processo tributario - effetti interpretativi)
Citata nella misura in cui la legge di bilancio rinvia alla necessità di interpretare le norme fiscali secondo gli effetti di legge tributaria; utilizzata come riferimento formale per l'efficacia dell'interpretazione autentica.
Massime di principio
- Per l'esenzione IMU ex art. 7 d.lgs. 504/1992 il requisito decisivo è la destinazione/strumentalità dell'immobile a finalità di rilievo sociale, non necessariamente la coincidenza soggettiva fra proprietario e utilizzatore.
- Il comodato gratuito a soggetti non commerciali 'funzionalmente o strutturalmente collegati' al concedente può essere considerato alla stregua del possesso ai fini dell'esenzione, se il comodatario svolge esclusivamente le attività non commerciali previste dalla norma.
- L'assenza temporanea dell'esercizio dell'attività qualificante non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione, purché non sia intervenuta una cessazione definitiva della strumentalità dell'immobile.
- Se sussistono elementi di natura economica o un utilizzo commerciale dell'immobile, o manca il collegamento funzionale/strutturale tra concedente e comodatario, l'amministrazione può legittimamente contestare l'agevolazione; pertanto è fondamentale documentare l'assenza di rapporti economici e la conformità dell'uso alle finalità previste.
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