Sentenza del 18/04/2024 n. 379 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
1) Ammissibile il ricorso tributario del contribuente per debiti erariali sorti prima della dichiarazione di fallimento in caso di inerzia del curatore fallimentare. 2) Per il bonus "ricerca e sviluppo" è necessario il parere del MISE nel caso di prodotti, processi e servizi agevolabili impiegati o trasformati in via di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
1) Il ricorrente ha impugnato un atto impositivo relativo a debiti tributari sorti prima della dichiarazione di fallimento. La questione è se il fallito abbia capacità processuale ad agire quando il curatore fallimentare non impugna l'atto. 2) Il contribuente ha chiesto il riconoscimento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e ha prodotto una perizia tecnica; l'Agenzia ha contestato la natura non agevolabile dei prodotti/processi/servizi sostenendo che siano stati impiegati o trasformati per applicazioni industriali o finalità commerciali senza avvalersi della competenza tecnica del MISE.
La decisione
1) La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del contribuente fallito quando i presupposti del rapporto tributario si sono formati prima del fallimento e il curatore si è astenuto dall'impugnazione: l'inerzia oggettiva del curatore è sufficiente a riconoscere al fallito la capacità processuale per impugnare l'atto. Se, invece, il curatore non è rimasto inerte (ossia ha esercitato l'azione), il fallito manca della capacità processuale, vizio che può essere rilevato in ogni stato e grado del processo. 2) Sulla richiesta del credito d'imposta R&S, la Corte ha ritenuto irragionevole che l'Agenzia delle Entrate, davanti a una perizia presentata dal contribuente e non effettivamente sconfessata, non si avvalga della competenza tecnica dei servizi del MISE prima di contestare il profilo tecnico: la mancata attivazione del MISE quando la natura tecnica dell'intervento è controversa configura un vizio del provvedimento impositivo/di recupero; inoltre l'argomento dell'Amministrazione secondo cui la perizia sarebbe inidonea perché redatta dopo la notifica dell'atto è stato ritenuto debole e non sufficiente a escluderne valore probatorio.
Norme richiamate
L'art. 43 l. f. consente al fallito di impugnare atti relativi a rapporti sorti prima del fallimento quando il curatore non eserciti l'azione; l'inerzia oggettiva del curatore è sufficiente a concedere tale capacità processuale al fallito.
Normativa sul credito d'imposta "Ricerca e Sviluppo"
Nella verifica dei requisiti tecnici per il riconoscimento del credito R&S (in particolare la non trasformazione/impiego per applicazioni industriali o finalità commerciali), è ragionevole che l'Amministrazione si avvalga della competenza tecnica del MISE quando il contribuente produce una perizia non confutata; il mancato ricorso a tale accertamento tecnico può integrare un vizio nel provvedimento di diniego/recupero.
Massime di principio
- Se il debito tributario è sorto prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente fallito può impugnare l'atto impositivo solo se il curatore fallimentare si è astenuto dall'impugnazione; l'inerzia del curatore (anche semplice omissione di azione) attribuisce tale capacità al fallito.
- La presenza o l'assenza di iniziativa del curatore è elemento decisivo della capacità processuale: se il curatore agisce, il fallito non può impugnare; se il curatore non agisce, il fallito può sostituirsi processualmente.
- La carenza di capacità processuale del fallito per mancata astensione del curatore è vizio rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.
- Nel contenzioso sul credito d'imposta R&S, quando il profilo controverso è tecnico e il contribuente allega perizia, l'Amministrazione dovrebbe acquisire il parere tecnico del MISE prima di negare il beneficio; il mancato ricorso a tale accertamento tecnico può rendere illegittimo il provvedimento amministrativo.
- Una perizia tecnica prodotta dal contribuente non perde automaticamente valore probatorio perché redatta dopo l'atto di recupero; la sua inconsistenza va valutata in base al contenuto e alle eventuali controdeduzioni tecniche dell'Amministrazione.
- In situazioni simili è consigliabile: (a) per il fallito, verificare sempre l'atteggiamento del curatore prima di impugnare e documentare l'inerzia; (b) per l'Amministrazione, attivare consulenze tecniche ufficiali (es. MISE) se contesta profili tecnico-scientifici esposti dal contribuente.
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