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Sentenza

Sentenza del 17/04/2024 n. 1449 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento che aveva imputato al ricorrente, socio unico di Omissis S.r.l., redditi di capitali per utili extracontabili determinati a seguito di verifica fiscale sulla società. Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la illegittima modalità di acquisizione della documentazione (accesso in locali ad uso promiscuo senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica), la nullità del processo-verbale di constatazione (PVC), la decadenza dei termini (art. 43 DPR 600/1973), l'illegittima applicazione del raddoppio dei termini e violazioni procedurali tra cui l'art. 2727 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto prevalente l'eccezione di illegittimità procedurale relativa all'accesso eseguito in locali adibiti sia a sede societaria sia ad abitazione privata senza la necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica, dichiarando l'illegittimità del PVC e, per conseguenza, la nullità dell'avviso di accertamento notificato al socio. Ha quindi accolto l'appello del ricorrente, rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia e disposto l'annullamento dell'atto impugnato; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 52

    Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo... Tuttavia, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.

    La Corte ha interpretato l'art. 52 nel senso che l'accesso nei locali adibiti anche ad abitazione (uso promiscuo) richiede l'autorizzazione del Procuratore; la mancanza di tale autorizzazione rende illegittimo il PVC e può determinare la nullità dell'avviso di accertamento derivato.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 33, comma 1

    Richiamato nelle censure difensive in relazione alle modalità di acquisizione della documentazione; la pronuncia si è focalizzata sulla disciplina degli accessi e sulla prevalente violazione dell'art. 52 T.U.I.V.A.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 1

    Invocato dal ricorrente (eccezione di decadenza), ma la decisione è risultata assorbita dall'accertata illegittimità procedurale dell'accesso e del PVC; pertanto la questione dei termini non è stata necessaria per la decisione finale.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12 (Statuto del contribuente)

    Riferimento alla necessità di consegna della 'Carta dei diritti e dei doveri del soggetto verificato' durante l'accesso; la presenza formale di tali adempimenti non esclude l'obbligo di autorizzazione della Procura quando il luogo è ad uso promiscuo.

  • Codice civile, art. 2727 c.c.

    Richiamato tra le doglianze (probatorio), ma non determinante per l'esito: la decisione è stata resa sulla illegittimità dell'accesso e del PVC, profilo procedurale prevalente.

Massime di principio

  • Accesso in locali a uso promiscuo (sede societaria + abitazione): è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica oltre a quella del capo ufficio; la mancanza di tale autorizzazione può rendere illegittimo il PVC e nulli gli atti impositivi ad esso collegati.
  • La 'promiscuità' si determina anche quando esiste un'agevole possibilità di comunicazione interna che consenta il trasferimento di documenti dall'attività commerciale alla sfera abitativa; la valutazione è fattuale e va provata caso per caso.
  • Il giudice tributario ha piena competenza a sindacare la legittimità non solo dell'atto finale ma anche degli atti istruttori: vizi significativi nelle modalità della verifica possono determinare la caducazione derivata dell'avviso di accertamento.
  • Quando l'accertamento verso il socio si fonda su presunzioni di distribuzione di utili extracontabili dalla società, la validità dell'avviso nei confronti della società è condizione spesso rilevante; tuttavia la Cassazione distingue l'effetto pregiudicante dell'annullamento per vizi di merito rispetto ai vizi meramente procedurali o di notifica.
  • Sul piano probatorio, l'Amministrazione deve indicare e dimostrare gli elementi che giustificano l'attribuzione dei maggiori utili al socio; il contribuente può superare la presunzione dimostrando che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti e non distribuiti.
  • In presenza di vizi procedurali rilevanti, è strategico sollevare tempestivamente le eccezioni nell'atto introduttivo e in sede di gravame per ottenere l'assorbimento delle restanti censure.

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