Sentenza n. 107/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 3626/2024 (R.G. 13490/2023) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 17.09.2024, e notificata il 17.9.2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato il pagamento, mediante carta docente o analoghi buoni elettronici, di somme complessivamente pari a 5.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro in favore del primo ricorrente e di 1.500 euro in favore di ciascuna delle altre due ricorrenti, mediante emissione della carta docente o di analoghi buoni elettronici. È stato dedotto l'inadempimento dell'amministrazione nonostante la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza e di corrispondere le somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. È stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Il TAR ha precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio, non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo le modalità indicate. Ha infine posto le spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori, a carico dell'amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato applicato per imporre all'amministrazione una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il suo termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie decorre dalla notificazione del titolo; il suo inutile decorso costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per l'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Fondano la condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittimano il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può applicare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche a una condanna al pagamento di somme di denaro, determinandola in misura pari agli interessi legali e facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo che questi operi su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando il commissario sia individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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